Comune di Termoli: nuova ordinanza sindacale per i mercati settimanali

Il sindaco di Termoli Roberti PREMESSO che la vendita al dettaglio su aree pubbliche (mercato settimanale) può essere svolta con la richiesta di assegnazione di un’area a seguito di espletamento di bando, oppure partecipando alle operazioni di spunta, ovvero all’assegnazione temporanea di un posto temporaneamente vacante il giorno di svolgimento dei mercati settimanali che, a Termoli, si svolgono dal lunedì al sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in via Inghilterra (n° posteggi 25), via F.lli Brigida (n°. posteggi 4), ed in forma sperimentale nel
quartiere di Difesa Grande (n° posteggi 6);

ATTESO che, in attuazione delle raccomandazioni e cautele prescritte dall’autorità governativa, il Comune di Termoli ha posto in atto a livello locale una serie di misure utili a impedire la diffusione del contagio epidemiologico da virus COVID – 19, agendo su fattori quali le occasioni di assembramento, ed in ogni caso riducendo al massimo la mobilità delle persone;

CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio (definita dall’OMS pandemia) indicate dal Governo Centrale, si è reso necessario ampliare le distanze tra i banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e floreali nei mercati settimanali, e di conseguenza, a causa del restringimento degli spazi disponibili alla vendita, limitare la partecipazione ai predetti mercati ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;

Con Ordinanza sindacale in via precauzionale, con la finalità di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, Ordina :


-di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli e floreali nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati settimanali in Termoli (via Inghilterra, via F.lli Brigida ed in via sperimentale quartiere di Difesa Grande);
-di limitare la partecipazione ai predetti mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;
-di imporre agli ambulanti e agli espositori l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita, ed avverte che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 650 C.P. e con la sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

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