Violenza sulle donne, il Codice rosso è legge

Via libera definitivo del Senato al ddl sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l’ok definitivo del Parlamento e che con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà quindi legge, ha ottenuto 197 sì e 47 astenuti. Tra gli astenuti Leu e Pd.

Queste le norme contenute nel testo dopo il via libero definitivo del Senato

Il codice rosso: si estende a questi reati il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti per i quali si riduce la durata massima delle indagini preliminari. La polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma orale. La polizia giudiziaria dovrà attivarsi immediatamente senza alcuna possibilità di valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza. Imponendo l’immediata comunicazione della notizia direato si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto ai fenomeni criminosi per i quali l’inutile decorso del tempo può portare spesso ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. Viene garantito il diritto della vittima di essere ascoltata dal magistrato entro 3 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Un anno per le denunce. Una donna avrà ben 12 mesi di tempo per denunciare una violenza sessuale subita anziché i 6 previsti fino a oggi.

Maltrattamenti in famiglia: pene più severe per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi: la reclusione da due a sei anni prevista dal codice penale all’articolo 572 diventa da tre a sette anni; la pena, inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è commesso con armi.

Lo stalking: la reclusione passa dall’attuale “da sei mesi a cinque anni” a “da uno a sei anni e sei mesi”.

Stretta contro chi sfregia con acido: nel codice penale arriva il nuovo reato per chi provoca deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Chi lo commette è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte della vittima la pena è l’ergastolo. In caso di condanna, scatta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno. Benefici come l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione diventerà saranno concessi con molta cautela

Percorsi recupero per sospensione pena. In caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena viene subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero ad hoc presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. Il costo dei percorsi di recupero, in mancanza di una convenzione dell’ente con lo stato, è a carico del condannato.

Aggravate pene per violenza sessuale: sarà punita con il carcere da sei a dodici anni, aggravata ove a subirla sia relativa ad atti sessuali con minori di 14 anni in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Revenge porn: carcere da uno a sei anni e multe fino da 5mila a 15mila euro per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione. La stessa pena si applica anche a chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso dei protagonisti. Previste aggravanti se il reato è commesso dal partner o da un ex con diffusione via social. Maggiori tutele per disabili e donne in gravidanza.

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