Fusco Perrella e Lattanzio: proposta di legge per l’Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona

Riunire le funzioni di garanzia in capo ad un unico soggetto che sia nel contempo: responsabile della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle Istituzioni, custode e promotore dei diritti dei minori, nonché garante del rispetto dei diritti delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale. Questa, in sintesi, la proposta di legge (‘Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona’) presentata dalle consigliere regionali Angiolina Fusco Perrella e Nunzia Lattanzio.

“Già tra il 2000 e il 2006 in Molise – si legge nella nota a firma della Fusco Perrella e della Lattanzio – si avvertì forte l’esigenza di costituire una figura autonoma di garanzia per la tutela dei diritti dei cittadini, con ampia libertà di azione e decisionale indipendente dalla Pubblica Amministrazione e nel contempo, consapevole dei limiti della stessa fungendone anche da stimolo. Per soddisfare tali esigenze si diede corpo a due leggi istitutive, rispettivamente il Difensore Civico (L.R. 26 del 2000) e il Tutore Pubblico dei Minori (L.R. 32 del 2006). Ad oggi è ancora generalmente riconosciuta l’importanza dei due organismi di tutela che negli anni hanno dato prova di rigore ed efficienza anche se, per la imminente previsione di un organismo di garanzia in grado di assorbire tutte le aree di intervento in materia di tutela dei diritti umani, nel 2013 l’istituto del Difensore Civico è stato abrogato con la legge regionale del 20 dicembre 2013 n.25 rubricata ‘Norme urgenti per l’ulteriore riduzione dei costi della politica’.
La presente proposta di legge – continua la nota – ha lo scopo di definire profilo e compiti del ‘Garante dei diritti della persona’, nuova figura istituzionale che, attraverso gli strumenti della mediazione, della comunicazione, della partecipazione e della protezione, segni un nuovo percorso di intesa tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ciò anche al fine di vigilare sulla corretta esplicazione ed attribuzione dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone, dei minori e di coloro che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Il Garante dei diritti della persona è organo ‘super partes’, assume posizione neutrale con carattere d’indipendenza e terzietà. Il presente progetto di legge, pertanto, interviene con lo scopo di integrare e riproporre quanto già tracciato dal Tutore pubblico dei Minori e dal Difensore Civico regionali, attraverso il rafforzamento delle competenze pur nella consapevolezza di doverne razionalizzare l’organizzazione .
E proprio nell’ottica di una richiamata riorganizzazione della spesa pubblica e del potenziamento delle garanzie ea tutela del cittadino, soprattutto dei soggetti più deboli, prende vita l’idea di riunire le funzioni di garanzia in capo ad un unico soggetto. Del resto la ridefinizione della sfera di competenze del garante e l’unificazione delle stesse in capo ad una unica struttura operativa accelera e semplifica il suo funzionamento.
Un altro aspetto da sottolineare – continuano – è che a seguito della modifica del titolo V della Costituzione le regioni e le amministrazioni locali hanno assunto un ruolo sempre più importante e decisionale nell’indirizzo di programmazione, coordinamento e attuazione delle politiche sociali e delle politiche socio-lavorative di reinserimento sociale: per questo la presente proposta di legge dunque segna un ulteriore passaggio a garanzia dei diritti delle persone.
Il testo di legge in oggetto attribuisce al garante specifiche di vigilanza e controllo in materia di esecuzione penale pur osservando, nella piena consapevolezza della diversità dei compiti che appartengono rispettivamente all’Amministrazione della Giustizia, alle Regioni, agli Enti Locali, senza trascurare le articolazioni regionali e territoriali di altre amministrazioni statali e del terzo settore, la distinzione dei ruoli.
In tal modo, l’esecuzione penale, diventa strumento efficace solo grazie ad una amministrazione multisettoriale, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale che investe tutte le componenti sociali: Stato, Regioni, Enti Locali, e società civile nelle varie forme organizzate, azione che richiama ai principi di sussidiarietà e verticale e orizzontale.
Il nuovo testo normativo contiene 19 articoli divisi in III titoli.
Un disegno di legge che dunque – conclude la nota – garantisce in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici attraverso un’azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione, tutela dell’infanzia, e dell’adolescenza, attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno, e facilitando il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale e ristrette in Istituti Penitenziari”.

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