Reato di diffamazione: scriminato se commesso in ambito sindacale

L’articolo 595 del codice penale disciplina il reato di diffamazione e recita: “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.
Il bene giuridico tutelato dal reato è la reputazione, che altro non è se non la stima diffusa nell’ambiente sociale, l’opinione che gli altri hanno del proprio onore e del decoro. La reputazione in sostanza è un sentimento limitato dall’idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico.
Naturalmente, per vagliare la rilevanza penale della condotta bisogna analizzare, di volta in volta, il caso concreto e valutarne l’idoneità offensiva.
Vi sono inoltre dei ruoli e delle qualifiche che, in quanto tali, possono scriminare la condotta (altrimenti) illecita.
Caso emblematico è quello del sindacalista.
Il ruolo rivestito dal sindacalista implica l’intervento della scriminante del diritto di critica, rientrante nell’alveo dell’art. 51 c. p. (legittimo esercizio del diritto di critica sindacale). In particolare, le esternazioni proferite da chi ricopre questo ruolo, se non risultano particolarmente lesive del decoro e della reputazione della persona offesa ma si concretano essenzialmente in legittime critiche al suo operato, non si traducono in attacchi effettivamente ed oggettivamente denigratori.
Ha più volte chiarito la giurisprudenza che non esula dai limiti del diritto di critica sindacale (e non è quindi suscettibile di dar luogo a penale responsabilità per il reato di diffamazione) l’affermazione, contenuta in un atto scritto e percepita normalmente come diffamatoria, se proveniente da un sindacalista nell’esercizio delle proprie mansioni (Cassazione penale, sez. V, 14 aprile 2000, n.° 7499).
In tema di dispute sindacali sono quindi ammessi toni di disapprovazione anche aspri, a condizione però che non si trasmodi in attacchi personali, o si sconfini nella contumelia o nella lesione della reputazione dell’avversario.
In conclusione, l’espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell’ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l’uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti (Cass. pen. Sez. V, 25-09-2013, n. 46424).
Avv. Silvio Tolesino

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