Part-time ciclico, diritto all’accredito dell’intera contribuzione annua di 52 settimane

l Tribunale di Bergamo, in una sentenza che potrebbe aprire la strada alla soluzione di un problema che si dipana da decenni, giudica discriminatorio il trattamento contributivo del part time ciclico, e di conseguenza vengono recuperati i versamenti pensionistici persi.

La decisione, una sentenza storica, una vittoria importante, che  potrebbe risultare utile per oltre duecento/trecento mila lavoratori e lavoratrici

Il giudice ha dato ragione al sindacato sulla questione del part time ciclico, ovvero della situazione in cui si trovano lavoratori e le lavoratrici (quasi sempre sono donne) che lavorano nelle mense, o nelle scuole come assistenti educatrici o nei servizi di pulizia, e quindi si trovano sospese dall’incarico, senza stipendio e senza contributi per tre mesi su dodici.

Questa del tribunale di Bergamo è la prima sentenza contro l’INPS per il riconoscimento dei contributi figurativi sul part-time ciclico scolastico.

Un risultato storico dal valore politico incomparabile, che ridà speranza a categorie debolissime di Lavoratrici.

I giudici del lavoro, in due udienze separate, hanno sentenziato che «si accerta il diritto delle ricorrenti all’accredito dell’intera contribuzione annua di 52 settimane in relazione ai periodi di lavoro part-time ciclico svolto» alle dipendenze delle ditte che si sono susseguite negli appalti, in alcuni casi, anche dal 2001.

A Bergamo si parla di oltre 3000 persone, ma  potrebbe essere un numero considerevole che sfiora le duecento/trecento mila unità sul territorio nazionale, impiegate a vario titolo nei settori scolastici per la ristorazione, dell’assistenza scolastica attraverso le coop. Sociali, quasi mille per le pulizie.

Già una sentenza della Corte Europea si era espressa sulla necessità di non discriminare i lavoratori attraverso i trattamenti contributivi, sono lavoratrici con contratto part time ciclico legato al calendario scolastico, sono addette alla ristorazione, pulizie ed assistenza scolastica.

 Questa sentenza potrebbe colmare le differenze di trattamento con altri dipendenti di identiche amministrazioni, spesso anche pubbliche. La causa, si fonda sul principio della non discriminazione di queste lavoratrici che, a parità di reddito annuo e di contribuzione hanno 9/12 di contributi versati rispetto ad un part time orizzontale su tutti i mesi dell’anno.

Il tribunale del lavoro ha dato ragione nelle prime due cause che sono andate a sentenza, avendo seguito questo settore a livello sindacale ed avendo sempre sostenuto ciò che oggi il tribunale di Bergamo stabilisce con sentenza ,mi auguro, che queste prime sentenze facciano giurisprudenza e che le successive udienze seguano questa strada.

Alfredo Magnifico

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