Presentazione della dichiarazione: fa fede la semplice ricevuta postale

La prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale può essere fornita attraverso la ricevuta di spedizione della raccomandata o altro documento comprovante la data di consegna all’Ufficio postale. È quanto emerge dalla sentenza 21 gennaio 2015, n. 991, della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. I giudici hanno accolto il ricorso prodotto dalla curatela del fallimento di una SRL, nell’ambito di una controversia concernente, tra l’altro, l’irrogazione di sanzioni per l’asserita omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo precedente al fallimento.
In merito alla sentenza nel corso delle verifiche di rito è emersa la mancanza della dichiarazione nell’anagrafe tributaria, mentre il curatore sosteneva di averla spedita con plico raccomandato al competente Centro di servizio.  L’impugnazione dell’atto tributario veniva rigettata dal giudice di prime cure, il cui decisum era confermato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 17 luglio 2007.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando anzitutto che l’articolo 12 del Dpr 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevedeva al secondo comma che la dichiarazione dei redditi, con i relativi allegati, poteva anche essere spedita al competente Centro di servizio per raccomandata, nel qual caso si considerava presentata nel giorno di consegna all’ufficio postale; al terzo comma che, in tale ipotesi, la prova della presentazione era data dalla ricevuta di spedizione della raccomandata “o da altro documento dell’amministrazione postale comprovante la data della consegna all’ufficio postale”.
-In materia tributaria, l’utilizzo della raccomandata “diretta”, di regola con avviso di ricevimento, è previsto per la notificazione sia degli atti del procedimento amministrativo tributario sia degli atti del processo tributario, in base a una molteplicità di norme.
-Anche per gli atti della riscossione, l’articolo 26, primo comma, del Dpr 602/1973 consente la notificazione della cartella “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

La Corte era intervenuta già con la pronuncia 15762/2013, rilevando che l’avvenuta produzione in giudizio sia delle ricevute di spedizione sia di quelle di ritorno, oltre che della copia dei documenti che il mittente afferma spediti, costituisce idonea prova sia dell’invio che della ricezione delle raccomandate “in ragione della presunzione logica che impone il collegamento tra la ricevuta di spedizione in una certa data di una raccomandata ad un certo destinatario e la ricevuta di ritorno pervenuta al mittente che a distanza di tre giorni attesta il ricevimento di una raccomandata da parte del medesimo destinatario”.
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