L’erogazione dei rimborsi Iva diventa più semplice e veloce .Tutti i chiarimenti in una circolare delle Entrate

Arriva la circolare 32/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl n.175/2014 al fine di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva. La norma, infatti, innalza a 15mila euro il tetto dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti. Stop a garanzie e fideiussioni anche per l’esecuzione dei rimborsi di importo superiore ai 15mila euro, per i quali sarà sufficiente il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Si tratta di un radicale cambio di impostazione nel rapporto tra Fisco e contribuente: l’eliminazione della garanzia porta con sé, infatti, una significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi e la contrazione dei tempi di erogazione. La garanzia viene quindi ora richiesta solo in caso di “rischio fiscale” e può essere fornita anche con cauzione in titoli di Stato, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi.
Tre mesi al via dalla dichiarazione – La data di presentazione della dichiarazione diventa il punto di partenza per il calcolo dei tre mesi previsto per l’esecuzione dei rimborsi. Nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d’imposta, per esempio correttive nei termini o integrative, i tre mesi si calcolano a partire dall’ultima dichiarazione presentata.  Rimborsi fino a 15mila euro – Per i rimborsi annuali fino a 15mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso. Il limite di 15mila euro si calcola sommando le diverse richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta. L’innalzamento della soglia, da 5.164,57 a 15.000 euro, è valido anche per le richieste di rimborso presentate prima dell’entrata in vigore del Dl n. 175/2014. Pertanto, anche nei casi in cui la garanzia sia già stata richiesta, il contribuente non è tenuto a presentarla se il rimborso non è stato ancora erogato.  Rimborsi oltre 15mila euro – Scompare la garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 15mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. La circolare chiarisce che, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Quando la garanzia è obbligatoria – La garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.  Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.  Infine, con il Provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate viene approvato il modello per prestare la garanzia tramite cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Questa forma di garanzia si affianca alla polizza fideiussoria.

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