Emergenza Covid/ Obbligo di vaccino per i sanitari

Nel testo dell’ultimo Decreto Legge si spiega come, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali è obbligatoria e gratuita la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’idoneità all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.


Ipotesi di esenzione:
Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate. Viene, altresì, dettata la disciplina perché ogni Ordine professionale trasmetta alla regione o alla provincia l’elenco degli iscritti a tale ordine. L’Ente locale provvederà quindi a verificare lo stato vaccinale di queste persone e, qualora non siano stati ancora vaccinati, provvederà in tal senso.


Sanzioni e sospensione:
Le sanzioni per l’operatore sanitario che non si vaccina. In caso di accertata mancata vaccinazione si prevede la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori sanitari. La sospensione ha efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione o altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro può comunque adibire, se possibile, il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori con il trattamento economico corrispondente.

Commenti Facebook