Adoc Molise/ Coronavirus e sospensione mutuo prima casa. Al via le istanze

Sempre più cittadini cercano consigli e pareri sulla recente possibilità di sospendere i propri mutui a seguito delle novità previste dalla normativa emergenziale.
“E’ un tema molto delicato e ricorrente – sostiene l’Avv. Nicola Criscuoli, presidente regionale dell’associazione dei consumatori Adoc – e molti cittadini incontrano difficoltà nell’individuare con certezza la procedura da seguire per usufruire del beneficio, soprattutto alla luce della recente normativa. Nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un regolamento attuativo della normativa
emergenziale, a dire il vero non proprio necessario. In ogni caso, a seguito di questo, finalmente sul sito di CONSAP, che ha sempre gestito le domande di sospensione, è stato reso disponibile il nuovo modello per proporre l’istanza di sospensione ai propri istituti bancari.”.
Il decreto attuativo del Ministero dell’Economia con le regole di accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa, prevede la sospensione delle rate fino a 18 mesi, possibilità estesa dal decreto “Cura Italia” anche per gli autonomi. Questi ultimi, per usufruire del beneficio, dovranno autocertificare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33 per cento del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Le banche mutuatarie devono provvedere ad assicurare in ogni caso adeguate modalita’ di ricezione delle istanze.
Ripercorriamo, per sommi capi, la disciplina in tema di sospensioni mutui e le recenti novità. L’originaria possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo è stata prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n. 244 del 24/12/2007 art. 2, commi 475 e ss., e rifinanziato con il Decreto “Salva Italia” e, tramite, tale fondo è possibile richiedere la sospensione mutuo, in condizioni normali, per massimo due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale. Secondo tale norma, i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea
difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare quali:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro, senza bisogno di produrlo o esibirlo.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.
Il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che possano presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo anche coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzionedell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus.

In seguito, il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, all’art. 54, inoltre ha aggiunto nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi.

Tale ultima norma, per il detto periodo, ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La domanda di sospensione delle rate del mutuo va presentata alla stessa banca erogatrice del finanziamento, compilando il modulo ufficiale oggi disponibile sul portale Consap, allegando la documentazione necessaria ad attestare il verificarsi delle condizioni. La banca, una volta acquisita la domanda e la documentazione, verifica il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti ed inoltra per via telematica, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda di sospensione a

Consap, che acquisita la documentazione e in qualità di gestore del Fondo, si impegna, entro 15 giorni lavorativi, a comunicare alla banca l’accettazione o meno dell’istanza di sospensione. La Banca a sua volta, informa il richiedente l’esito della domanda, motivando in caso di rifiuto il rigetto della stessa.

Pertanto, ad oggi, dalla data in cui il richiedente presenta il modello, con l’allegata documentazione, dovrà ottenere la sospensione (ovvero, comunque, un riscontro) entro circa 25 giorni lavorativi. Per qualunque informazione e chiarimento, scrivi a adoc.molise@gmail.com oppure telefona al 0874413052.

ADOC Molise
Associazione per la difesa e
l’Orientamento dei consumatori

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