Trasporto pubblico, decreto regionale : riduzione dei servizi di linea

REVISIONE TEMPORANEA DELLA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO
EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO PER
EFFETTO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID-19 IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, N.
5), DEL D.P.C.M. DELL’11 MARZO 2020.

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 2 del 26 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure per la previsione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID.19”, e n. 3 dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori misure per la previsione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID.19” del Presidente della Regione Molise;
PRESO ATTO delle note n. 38033 del 04.03.2020, n. 40711 del 09.03.2020, n. 40217 del 09.03.2020 con le quali l’Assessorato ai Trasporti ha già richiesto alle aziende di trasporto pubblico locale su gomma l’attuazione di specifiche misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione del COVID-19;
RICHIAMATA, infine, la nota n. 38106 del 04.03.2020 con la quale il servizio Mobilità della Regione Molise ha comunicato alle aziende di trasporto pubblico locale su gomma la sospensione di ogni corsa scolastica fino a nuova disposizione governativa;
RITENUTO di dover procedere ad una rimodulazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
IL governatore del Molise Donato Toma EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:

Art. 1

  1. La programmazione ordinaria del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario è ridotta in misura non inferiore al 50%.
  2. Sono parimenti ridotti su tutto il territorio regionale i servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale extraurbano secondo le seguenti direttive:
    a) limitazione del servizio ai soli collegamenti essenziali all’interno delle seguenti fasce orarie: 5.30-8,30, 13.00-16,00 e 18:00-20,00;
    b) esclusione dal servizio delle corse scolastiche;
    c) conservazione dei servizi di collegamento ai centri sanitari, ai nuclei industriali e produttivi e almeno una coppia di corse per ciascun Comune della Regione.
  3. È fatto obbligo a ciascuna azienda di cui ai precedenti commi 1 e 2 di trasmettere, entro 48 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Dipartimento IV – Servizio Trasporti e Mobilità, i programmi di esercizio rimodulati, corredati da una relazione descrittiva delle scelte effettuate.
  4. È demandato al Direttore del Dipartimento IV l’approvazione con proprio atto della programmazione rimodulata in attuazione dei precedenti commi.
  5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al trasporto pubblico locale urbano per la cui attuazione provvederanno gli enti locali competenti.

Art. 2

  1. Le aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano adottano, ove possibile, le idonee misure organizzative necessarie ad assicurare la bigliettazione all’esterno degli autobus.
  2. È demandato al Dipartimento IV ulteriori misure precauzionali, in aggiunta a quelle già impartite con le note n. 40217/2020, n. 40711/2020, n. 38033/2020, nei confronti delle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano, ritenute opportune per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.3

  1. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURM, sul sito istituzionale della Regione Molise, sull’Albo Pretorio on line. La presente Ordinanza è trasmessa al Servizio regionale di Protezione Civile, all’ASREM, agli Ordini dei medici e agli Ordini dei farmacisti delle provincie di Campobasso e di Isernia.
  1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
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