Di Giacomo: Il Consiglio regionale del Molise va sciolto

di giacomo uliss

Il senatore Ulisse Di Giacomo al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie la rimozione del governatore Frattura per omissione dello Statuto regionale.
Di seguito riportiamo l’interrogazione portata in Senato:
Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00724

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e per gli affari regionali e le autonomie.
Premesso che:
– la Regione Molise ha dovuto approvare il nuovo statuto, in sostituzione del precedente, in applicazione dell’art. 123 della Costituzione, deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 26 gennaio. 12 e 13 marzo 1971, approvato con legge n. 347 del 22 maggio 1971.
-in data 19 luglio 2010 si svolgeva la prima approvazione ed in data 22 febbraio 2011 aveva luogo la seconda approvazione ex art. 123 della Costituzione;
-la pubblicazione avveniva in data 2 marzo 2011;
-il momento della pubblicazione risulta fondamentale in quanto legittima l’esercizio di due azioni di cui all’art. 123 della Costituzione: 1) la possibilità, riconosciuta in capo al Governo della Repubblica, di promuovere la questione di legittimità costituzionale entro 30 giorni; 2) la possibilità, per almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero per un quinto dei consiglieri regionali, di sottoporre lo statuto a referendum;
-tra i due termini corre un rapporto di interdipendenza poiché l’eventuale questione di legittimità sospende i termini per proporre referendum. Tale termine riprende a decorrere dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza relativa alla questione di legittimità come previsto dalla legge regionale n. 36 del 24 ottobre 2005, segnatamente all’art. 17;
-nel caso in questione il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, notificava in data 29 marzo-1° aprile 2011 e depositava in data 5 aprile nella cancelleria della Corte costituzionale il ricorso con il quale si impugnavano gli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto;
-in data 7 marzo 2012 la Corte costituzionale dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale e la relativa sentenza veniva depositata in segreteria in data 21 marzo 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, I Serie speciale – Corte costituzionale, n. 12 del 21 marzo 2012;
-dalla data di pubblicazione riprendeva a decorrere il termine per proporre il referendum alla scadenza del quale il presidente della Regione deve procedere alla promulgazione;
-tuttavia a distanza di pochi giorni veniva adottata, con delibera del Consiglio regionale n. 258 del 20 dicembre 2012, una modifica dello statuto la quale comportava la necessaria ripubblicazione, con la conseguenza che riprendevano a decorrere ex novo i due termini per la proponibilità delle azioni individuate all’art. 123 della Costituzione;
-interveniva pertanto un nuovo termine temporale da inserirsi nel periodo intercorrente tra l’annullamento delle elezioni regionali con sentenza del T.A.R. Molise, avvenuta il 17 maggio 2012, la conferma del Consiglio di Stato e l’indizione delle nuove elezioni;
-la citata delibera n. 258, seppur adottata nel periodo tra l’annullamento delle elezioni ed i nuovi comizi, è inoppugnabile: ciò risulta avallato dal fatto che è riconosciuto il diritto-potere di permanenza degli organi regionali interessati dalla sentenza di annullamento delle elezioni regionali, fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale;
-il 28 marzo 2013 è scaduto il termine per proporre il referendum e si è concretizzato l’obbligo di promulgare lo statuto, prescrizione che risulta ancora non attuata;

rilevato che:
-dai fatti riportati risulta evidente come, in modo del tutto illegittimo, la Regione Molise non abbia ottemperato alla promulgazione dello statuto;
-l’articolo 3 della legge regionale n. 36 del 2005 indica il presidente della Giunta regionale come organo deputato alla promulgazione;
-tale violazione assume una particolare e rilevante consistenza dal momento che non è supportata dalla benché minima motivazione de iure;
– privare una Regione del proprio statuto è una condotta omissiva che si ascrive come atto contrario alla Costituzione, inibendo ai cittadini l’esercizio di tutti i poteri riconosciuti dallo stesso statuto e creando una situazione di incertezza giuridica e normativa;
-la violazione della Costituzione da parte del presidente della Regione per la mancata promulgazione si profila sotto molteplici aspetti, ma in via principale è da sottolineare quella operata nei confronti dei cittadini e delle autonomie locali;
-quanto ai cittadini, la mancata promulgazione pregiudica l’esercizio dei poteri di partecipazione popolare riconosciuti ai medesimi dal titolo II del nuovo statuto, rubricato “La partecipazione popolare”, che disciplina l’esercizio di istituti di democrazia diretta agli elettori-cittadini della Regione quali: diritto di informazione (art. 10), diritto di petizione (art. 11), referendum abrogativo (art. 12) e referendum consultivo (art. 13);
-tali diritti sono pregiudicati dalla mancata promulgazione del nuovo statuto e tale inadempienza altera il loro esercizio in assenza dello statuto, di cui manca solo la promulgazione, né tali diritti partecipativi sono utilizzabili in applicazione del vecchio statuto;
-inoltre la mancata entrata in vigore dello statuto compromette notevolmente i rapporti con le autonomie locali, così come previsto dall’intero titolo VII;
-infine si evidenzia un’insuperabile violazione della Costituzione tanto da inibire il fisiologico funzionamento amministrativo dell’ordinamento regionale;

considerato che:
-la mancata promulgazione dello statuto sottende una finalità ben precisa, nel caso di specie, e cioè quella di introdurre nella Giunta regionale un quinto assessore, azione assolutamente contraria ai principi espressi in sede legislativa dalla cosiddetta spending review (decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011);
-il suddetto testo normativo è intervenuto sulla composizione numerica dei Consigli regionali e delle Giunte, sancendo che il numero dei consiglieri debba essere pari (o inferiore) a 20 componenti ed ha individuato in 4 il numero degli assessori (il parametro legislativo della Giunta è di un quinto dei consiglieri), in considerazione della soglia numerica degli abitanti inferiore a un milione (art. 14);
-l’adeguamento dello statuto è intervenuto con legge regionale n. 21 del 2012 ed ha stabilito che il numero dei consiglieri fosse di 20 e degli assessori di 4;
-la mancata promulgazione dello statuto è dunque finalizzata a dilazionare l’adozione dello stesso, modificarlo agevolmente ed introdurre il quinto assessore con un notevole aggravio di spese. contrariamente alla normativa di fonte primaria della spending review;
-la totale evidenza della contrarietà ai più elementari principi costituzionali dell’atto omissivo contrario alla Costituzione rende dunque, necessario che, in conformità all’articolo 126 della Costituzione, si proceda ad adottare tutte le opportune iniziative legali,

si chiede di sapere:
-quale sia il motivo per cui non si è proceduto con immediatezza, nell’ambito delle proprie competenze, alla rimozione del presidente della Giunta regionale del Molise per aver omesso l’adozione dell’atto di promulgazione dello statuto regionale ed avendo, quindi, posto in essere una condotta palesemente contraria alla Costituzione;
-quale sia il motivo per cui non si è proceduto con immediatezza, nell’ambito delle proprie competenze, allo scioglimento del Consiglio regionale per aver del tutto omesso di esercitare i poteri di controllo riconosciutigli sul presidente, in considerazione della gravissima condotta da quest’ultimo posta in essere, rafforzata dalla circostanza che molti dei componenti del Consiglio regionale e soprattutto della Giunta regionale attualmente in carica erano presenti anche durante le fasi di approvazione dello statuto.

sen. Ulisse Di Giacomo

 

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