Visto di conformità su 730 precompilato e altre dichiarazioni. Chiarimenti dell’Agenzia per Caf e professionisti

Nuove istruzioni per Caf, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (Dlgs n. 175/2014). Con la circolare n. 7/E di oggi, le Entrate forniscono una pratica bussola per orientarsi tra gli adempimenti preventivi e i principali controlli da svolgere da parte di tutti i professionisti, in vista della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.
Chi può apporre il visto sul 730 – La circolare specifica che il visto di conformità sul 730 può essere rilasciato solo dai Caf e dagli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro, e non anche dai periti ed esperti iscritti negli elenchi delle camere di commercio. In ogni caso, le Entrate ricordano che i professionisti che intendono apporre il visto di conformità devono darne comunicazione alle Entrate. Una volta presentata la comunicazione, il professionista può immediatamente prestare assistenza fiscale. L’Agenzia precisa che per la specifica attività di assistenza sui 730, i professionisti non possono avvalersi di una società di servizi e che, nel caso di associazione professionale, ogni singolo professionista che intenda rilasciare il visto deve essere personalmente abilitato.

Per il 730/2015 abilitazioni entro il 7 luglio – Caf-imprese e Caf-dipendenti possono svolgere l’attività di assistenza fiscale in seguito all’autorizzazione della Direzione regionale delle Entrate compente. Per apporre il visto sul 730, è necessario essere abilitati alla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni precompilate e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. I professionisti abilitati dopo il 7 luglio 2015 (ultima data per presentare i 730), potranno prestare assistenza fiscale solo a partire dal 2016.

Le novità in materia di controllo e assistenza fiscale – I Caf e i professionisti che rilasciano il visto di conformità sul 730 non devono verificare la correttezza dei redditi indicati dal contribuente, salvo quelli di lavoro indicati in dichiarazione, che devono corrispondere a quanto esposto nelle certificazioni (Cu). Inoltre, per quanto riguarda i controlli che Caf e professionisti devono effettuare in relazione alle dichiarazioni Iva, alle richieste di rimborso Iva infrannuale e a tutte le altre dichiarazioni dei redditi, il documento di prassi conferma quanto illustrato rispettivamente nelle circolari n. 57/E del 2009 e 28/E del 2014.

Un mese in più per fornire chiarimenti – La circolare chiarisce che a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, Caf e professionisti avranno 60 giorni di tempo per trasmettere telematicamente la documentazioni richieste dall’Agenzia. Entro i successivi 60 giorni, l’Amministrazione finanziaria comunicherà l’esito del controllo e i motivi per cui ha rettificato i dati contenuti in dichiarazione, in modo da permettere ai-Caf e ai professionisti di fornire ulteriori chiarimenti.

Polizze assicurative – I Caf e i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità devono adeguare il massimale della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale (stabilito dal decreto semplificazioni in tre milioni di euro), prima dell’apposizione del visto, anche se la polizza stessa non era ancora scaduta alla data di entrata in vigore del decreto. Solo in caso di visto di conformità sulla dichiarazione 730, la polizza deve essere integrata anche con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio (rilascio di visto infedele). Per mantenere l’abilitazione, il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo; pertanto il professionista deve trasmettere alla Direzione regionale competente una copia del rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento.

Se il visto è infedele – La circolare chiarisce che le responsabilità in capo al Caf o al professionista sono limitate al solo visto infedele, e non ai comportamenti di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Inoltre, se il Caf o il professionista riscontrano errori sul visto, sono tenuti ad avvisare il contribuente e a presentare una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata assistenza, anche senza il consenso di quest’ultimo. La responsabilità degli intermediari è, in questi casi, limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. L’Amministrazione finanziaria ha, infine, il potere di sospendere o di revocare l’abilitazione ai professionisti che hanno commesso gravi e ripetute inadempienze, ad esempio l’alterazione della scelta del contribuente in merito alla destinazione del due, cinque e otto per mille.

Per ulteriori approfondimenti e/o consulenze specifiche ci si può rivolgere allo Studio  Terminus Srl – Elaborazione Dati Contabili e Servizi Caf ai seguenti indirizzi:
-CAMPOBASSO, via Duca d’Aosta 3/A, Tel. e Fax 0874/98926
– TERMOLI, via Asia 3/A, tel. 0875/81419
–  terminus.caf@gmail.com

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