La sentenza: è legittimo offrire servizi gratis

di Salvina Morina e Tonino Morina da www.ilsole24ore.com

Il Fisco non può inventare compensi e redditi inesistenti. Il contribuente può legittimamente prestare servizi professionali a parenti ed amici senza chiedere di essere pagato.
È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza 21972/2015, depositata il 28 ottobre, che ha respinto il ricorso presentato dall’ufficio contro la sentenza della Ctr Campania, n. 92/29/2008, depositata il 7 maggio. L’ufficio, nel 2005, aveva emesso un accertamento relativo al 2001, chiedendo imposte, sanzioni e interessi, in quanto un professionista, esercente l’attività di consulente fiscale, non aveva emesso fatture a 72 clienti per prestazioni che aveva effettuato gratuitamente. Per l’ufficio, invece, era impossibile che il professionista effettuasse le prestazioni senza chiedere alcun compenso. I giudici di primo grado avevano dato ragione all’ufficio, ed il contribuente ha proposto appello accolto in quanto i giudici di secondo grado hanno sostenuto che, a fronte di una corretta contabilità tenuta dal contribuente congrua e coerente, è giustificata l’asserita gratuità dell’opera svolta in favore di 71 soggetti, peraltro indicati dallo stesso professionista, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi, nonché del fatto che il 70% di tali soggetti sono soci di società di persone, la cui contabilità è affidata allo stesso professionista, con la conseguenza che l’eventuale compenso rientra in quello corrisposto dalla società di appartenenza. Inoltre, la prestazione gratuita è giustificata dall’accertata circostanza che l’attività svolta in loro favore riguardava solo l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata “all’incremento della clientela”.

Si arriva così in Cassazione su ricorso dell’ufficio che conferma la decisione dei giudici di secondo grado che hanno accolto le ragioni del professionista. Secondo la Corte, a fronte delle mere supposizioni dell’ufficio, è da ritenere plausibile «la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione dei rapporti di clientela e di amicizia con gli stessi clienti, nonché del fatto che il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello corrisposto dalla società di appartenenza e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata all’incremento della clientela, cosicché la semplicità della prestazione in sé rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità».

 

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