Il valore probatorio della contabilità in nero legittima l’accertamento induttivo

Il valore probatorio della contabilità in nero legittima l’accertamento induttivo senza che debbano ricorrere altri elementi e sposta automaticamente sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Così si è espressa la Cassazione, nell’ordinanza del 9 gennaio 2015, con sentenza n. 177, ai danni del ragionamento seguito dai Giudici di merito nella sentenza impugnata e prontamente annullata. Più in particolare, la CTR, reputando che i movimenti di cassa non integrassero operazioni rilevanti dal punto di vista fiscale, (“un mero prospetto delle entrate e delle uscite”), rimproverava all’Ufficio di non aver addotto ulteriori elementi significativi per supportare l’accertamento che, contestualmente, veniva annullato.
I giudici di legittimità hanno affermato, come si legge nella sentenza che “secondo la costante giurisprudenza in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la ‘contabilità’ in nero’, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta”.
In sintesi,  la Guardia di finanza nel corso si una verifica fiscale a carico della società contribuente, aveva trovato un’agenda nella quale erano stati annotati acquisti e vendite che non corrispondevano alla contabilità ufficiale, in quanto non dichiarati. Secondo la Corte suprema, quindi rientrano nelle “scritture contabili” di cui agli articoli 2709 e seguenti del codice civile “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, cioè che rappresentano la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta”. Il “semplice” ritrovamento dell’agenda da cui emerge la contabilità parallela integra una presunzione grave, precisa e concordante che legittima il ricorso all’accertamento induttivo previsto dall’articolo 39 del Dpr 600/1973.

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