Angolo dell’avvocato/Il vaccino contro il COVID è obbligatorio?

L’arrivo dei tanto attesi vaccini anti-Covid ha visto la nascita di una discussione aperta e molto accesa a proposito dell’obbligo di vaccinarsi. Il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale della collettività. La stessa Costituzione, però, afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e che la legge non può, in nessun caso, violare i limiti di rispetto della persona umana.

Eventuali eccezioni a questi principi possono essere introdotte soltanto in nome di un interesse pubblico preminente. Prendiamo il caso del vaccino anti-Covid; questo, per essere reso obbligatorio, dovrebbe essere rispondente ad un indiscutibile interesse. Tuttavia, in Italia e anche nel resto d’Europa, voci di dissenso, quali la Dott.ssa Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, hanno sostenuto addirittura la pericolosità del vaccino in quanto terapia in grado di alterare il patrimonio genetico dell’individuo. Ci troviamo, dunque, in una situazione di totale incertezza circa la strada da percorrere per tutelare la nostra collettività.


La Corte Costituzionale (sent. n. 5 del 2018) ha affermato che la nostra Costituzione permetterebbe di imporre un trattamento sanitario se diretto “non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri cittadini”. Occorrerebbe quindi che la comunità scientifica nel suo complesso garantisse l’importanza di un vaccino adeguatamente testato per il superamento dell’emergenza; occorrerebbe anche una campagna di informazione sulla ragionevolezza della scelta di vaccinarsi, e che spieghi gli eventuali rischi per chi si vaccina e i vantaggi per chiunque, soprattutto per i soggetti più fragili.

Ma cosa succede se un lavoratore – chiamato dal Servizio Sanitario Nazionale a vaccinarsi – decide di non sottoporsi al vaccino?


Il nostro ordinamento prevede l’obbligo per il datore di lavoro di tutelare il lavoratore. L’art. 2087 c.c. dispone che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Tale norma, e la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08), obbligano il datore di lavoro a tutelare i lavoratori sia per quanto riguarda la salute, sia per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per il datore di lavoro – anche riguardo il rischio che i lavoratori contraggano il Covid – possono derivare anche conseguenze penali per l’imprenditore che sia garante della sicurezza.


Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto a comunicare al datore di lavoro, una volta che sia stato chiamato dal SSN a vaccinarsi, se si sia sottoposto al vaccino o meno. Se il lavoratore ha rifiutato il vaccino, dovrà fornire adeguata documentazione medica che giustifichi la sua decisione. Il datore di lavoro, a questo punto, ha l’obbligo di inviare il lavoratore che non si è vaccinato a visita medica dal medico competente per la sicurezza, il quale, fatte le sue valutazioni, dovrà stabilire se il lavoratore sia idoneo alla mansione. In caso negativo, il datore di lavoro valuterà se spostare il lavoratore ad altre mansioni, e in luoghi in cui non può essere esposto al contagio. Se ciò non fosse possibile, potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.


Insomma, il vaccino, se non è obbligatorio per legge, nei fatti lo diventerà, e forse lo è già diventato per alcune categorie (medici, infermieri ed OSS) nei confronti delle quali il datore di lavoro, pubblico o privato, in caso di rifiuto del vaccino, dovrà agire sul piano disciplinare.


Avv. Assunta Morelli
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