Acconto Imu e Tasi: tutte le novità

Entro il 16 giugno milioni di contribuenti italiani devono versare all’Erario le prime rate di Tasi e Imu 2016. Per quanto riguarda le aliquote, quest’anno i Comuni non possono ritoccare verso l’alto quelle stabilite nel 2015. Le modifiche sono possibili, ma solo al ribasso. Le aliquote definitive possono essere decise dai Comuni entro il 16 ottobre, per cui i contribuenti beneficeranno di eventuali cambiamenti solo quando pagheranno la seconda rata a saldo (la scadenza è il 16 dicembre).
Stop alla Tasi per proprietari e inquilini
La Tasi sulla prima casa non è più dovuta, né dai proprietari degli immobili che utilizzano l’appartamento come abitazione principale, né da eventuali inquilini. Per i proprietari non sono cambiate le regole per cui anche chi possiede un solo immobile ma non ci abita dovrà pagare sia Imu che Tasi. Niente imposte, invece, per il coniuge separato che possiede la casa assegnata all’altro coniuge dal giudice, in quanto la casa è come se fosse in usufrutto all’ex, per non sono dovute imposte dagli altri proprietari. Stop a Imu e Tasi anche per gli immobili degli anziani ricoverati in casa di cura, se il comune ha previsto l’assimilazione a prima casa, a patto che l’immobile sia dato in locazione.

Gli sconti per chi affitta a canone concordato
Imu e Tasi più leggere per i proprietari che hanno dato in locazione i propri appartamenti a canone concordato con i contratti di durata di tre anni più due, o per studenti. Il canone è quello calmierato a livello locale, infatti, si ha diritto ad uno sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi, lo sconto è previsto per legge, è sufficiente che il contratto sia uno di quelli che prevedono un canone diverso da quello di libero mercato.

Gli immobili in comodato

Arriva fino al 50% lo sconto su Imu e Tasi per chi da dato in comodato il suo immobile a genitori o figli. E’ possibile usufruire di questa agevolazione, però, solo se si rientra in uno dei casi previsti dalla legge e devono essere rispettate due condizioni:
1. i familiari devono essere residenti e utilizzare l’immobile come abitazione principale;
2. il proprietario deve possedere un solo immobile per uso abitativo in Italia e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, oppure deve avere due case, ma entrambe nello stesso comune e ne deve utilizzare una come propria abitazione principale.
L’agevolazione è in ogni caso esclusa per gli immobili di lusso.

La registrazione dei contratti
In entrambi i casi condizione indispensabile per poter avere lo sconto sulle imposte è la registrazione del contratto. Questo, infatti, il prossimo anno dovrà essere inviato ai comuni, sia in caso di locazione sia in caso di comodato, altrimenti l’agevolazione non potrà essere riconosciuta e i comuni presenteranno il conto. Chi non avesse registrato i contratti potrà comunque mettersi in regola fino al giorno prima di pagare utilizzando il ravvedimento.

Il calcolo della prima rata
A pagare Imu e Tasi a giugno saranno solo coloro che possiedono immobili che non hanno la qualifica della prima casa, e i residenti all’estero per lavoro, mentre sono esenti i pensionati nel paese di residenza. Chi deve ancora pagare le imposte dovrà calcolare la prima rata sulla base delle aliquote fissate lo scorso anno dal comune. Per chi possiede immobili di lusso si applicheranno anche le detrazioni previste per la prima casa sia per l’Imu che per la Tasi.

Le regole per l’Imu sui terreni
Nessun obbligo il prossimo 16 giugno per tutti coloro che hanno la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto. Definitivamente cancellata l’Imu sui terreni posseduti dagli operatori del settore, a prescindere da dove si trovano e dal fatto che siano o meno coltivati. I proprietari che non hanno la qualifica professionalepagheranno, invece, solo se i terreni si trovano in pianura. Sono diventati esenti tutti i terreni che si trovano nei comuni montani e collinari, elencati nella circolare n. 9 del Ministero delle finanze del 14/06/1993. Esenti anche i terreni che si trovano nelle isole minori.

Per ulteriori informazioni ed assistenza si può contattare il Caf presso il centro di consulenza alle imprese Terminus Servizi ai seguenti recapiti:
telefono 0874/98926
email serviziterminus@libero.it

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