Operazioni di Polizia “Undercovered”: poteri e limiti degli agenti infiltrati

Nelle operazioni di polizia, le forze armate si avvalgono spesso di agenti che hanno il compito di camuffarsi ed incastrare gli autori dei reati. Chi svolge questo ruolo è definito “agente provocatore” e ha il compito, appunto, di partecipare ad un fatto di reato al (solo) scopo di consentire la scoperta e la punizione dei responsabili. Un poliziotto, ad esempio, potrebbe aggregarsi ad una banda di rapinatori per poi coglierli in flagranza o fingersi tossicodipendente per incastrare lo spacciatore. Il problema, visto che egli stesso si trova invischiato in fatti che configurano reato, è capire qual è la disciplina che regola la sua funzione e quali sono i limiti entro i quali deve muoversi e che deve rispettare per non trovarsi, a sua volta, imputato in un processo penale.
A tutelare il lavoro degli agenti provocatori intervengono, in particolare, l’articolo 51 del codice penale e 55 del codice di procedura penale; il primo prevede l’adempimento del dovere come scriminante, mentre il secondo prevede l’obbligo, a carico della polizia giudiziaria, di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e di ricercarne gli autori cristallizzando le prove.
Tutto ciò, però, ha un limite!
Se così non fosse l’agente potrebbe essere giustificato anche laddove commetta dei reati adducendo, a propria giustificazione, il ruolo di “provocatore”.
La scriminante dell’adempimento del dovere, infatti, opera solo nel caso in cui l’agente abbia assunto un ruolo marginale nella ideazione e nell’esecuzione del reato. Al contrario, laddove abbia partecipato attivamente alla consumazione del reato, la sua responsabilità sarebbe piena ed egli verrebbe (co)imputato con gli altri autori del reato.
Questo assunto è stato specificato, in materia di droga, anche da alcune leggi speciali.
L’art. 9 della legge n.° 146/2006, a seguito della legge n.° 136/2010 (Piano Straordinario Contro le Mafie),ha stabilito tre limiti all’operato dell’agente che operi un acquisto simulato di droga:
– che l’agente sia addetto alle unità specializzate antidroga;
– che la sua azione si circoscritta alla prevenzione dei soli delitti previsti dal testo unico in materia di droga (D. P. R. 309/90);
– che vi sia stata una preventiva programmazione dell’operato in esecuzione di operazioni anticrimine disposte dalla Direzione Investigativa Antimafia.
Analoga disciplina opera a favore dell’infiltrato, figura affine a quella dell’agente accertatore, che ha il compito di infiltrarsie di sgominare le organizzazioni criminali di stampo mafioso (artt. 416 e 416-bis). Anche in questo caso la condotta degli agenti, entro i limiti, sarà giustificata.
Avv. Silvio Tolesino

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