L’avvocato risponde/ Cambio di operatore telefonico: attenzione ai costi che ci vogliono far pagare!

L’avvocato Lorenza Cuccaro tratterà in una rubrica specifica temi importanti e di stretta attualità e risponderà ai brevi quesiti che verranno eventualmente posti. I lettori potranno porre domande o sottoporre alla sua attenzione questioni di rilevanza pubblica inviando mail a: serviziterminus@libero.it

Nonostante sia in vigore la legge Bersani che all’articolo 1, comma III – al fine di favorire la concorrenza nel settore- ha definito come illegittime le penali che le compagnie telefoniche pretendono quasi sempre in caso di recesso anticipato da un abbonamento telefonico, non è raro che in caso di disdetta, o anche in caso di un cambio operatore, ci venga richiesto il pagamento di una “penale” che può assumere le denominazioni più varie (….“costi aggiuntivi” “costo di disattivazione”, “altri costi”ecc….).

Si assiste, quindi, ad una vera e propria contrapposizione nel settore perché da un lato siamo sempre di più tartassati da tutte le offerte che ci propinano i vari operatori telefonici, ma, dall’altro, sono proprio gli stessi operatori che introducono sempre nuovi vincoli al fine di rendere più difficile, o per lo meno rallentare, il nostro spostamento verso le altre compagnie concorrenti.

In un quadro tanto confusionario, è quantomai legittimo chiedersi il motivo per cui, nonostante una legge abbia riconosciuto come non dovute le penali in caso di disdetta anticipata, l’utente sia comunque obbligato a pagare dei costi aggiuntivi. La giustificazione addotta molto spesso dalle compagnie è molto semplice: spesso ci sentiamo “dire” che si tratta dei costi collegati alla disattivazione che, a ben vedere, ci fanno venire il dubbio che si tratti di vere e proprie “penali” celate con “altro nome”.

Molto spesso al cliente, in caso di recesso anticipato, non viene infatti “formalmente” chiesto di pagare una penale, bensì di farsi carico delle spese per la “gestione” della pratica….. Ad oggi, poi, sono sempre più frequenti le offerte tariffarie che fanno pagare un costo di uscita extra (oltre a quello normale di recesso) per chi disdice prima dei 24 mesi, un limite temporale che, a ben vedere, viene considerato troppo lungo dalle associazioni dei consumatori (come, ad esempio, il Movimento Consumatori di cui sono il legale di riferimento), pratica che nei fatti penalizza sempre più noi utenti visto che la tecnologia ci spinge da un lato a cambiare il cellulare (cui è legato l’abbonamento) prima dei 2 anni ed a pagare, nel contempo, il salato costo di recesso.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha deciso di mettere un freno a questa fastidiosa pratica, considerato che <<le segnalazioni relative all’”Addebito di costi non giustificati per la cessazione del Contratto”, pervenute all’autorità tra il 2017 e il terzo trimestre del 2018, sono aumentate del 64% e rappresentano il 18% del totale>> ed ha approvato le nuove Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione, con la delibera 487/18/CONS, che dovranno essere rispettate dagli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive.

In sintesi, L’Agcom ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente, riferimento temporale che consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto.

In linea, poi, con quanto stabilito dalla legge sulla concorrenza, sono stati altresì rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione stabilendo, in particolare, l’obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato considerato che, come l’Agcom stessa rileva nella citata delibera, <<gli operatori non forniscono la giusta evidenza delle spese che vengono imputate agli utenti in caso di recesso anticpato dal contratto>>.

In conclusione, in caso di disdetta o di cambio operatore, dobbiamo capire bene a che titolo ci viene chiesto il pagamento di determinati importi – che, come detto, assumono denominazioni varie- atteso che non facciamo altro che esercitare, in linea con quanto statuito in seno al cd.”decreto Bersani”, il nostro legittimo diritto di migrare verso altro operatore.

Avv. Lorenza Cuccaro

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