Sanità/ PD e La Sinistra: l’imperizia del precedente governo, 5stelle/Lega, ha determinato l’ennesimo destabilizzante colpo di scena

Con la sentenza n. 247 del 2019, infatti, la Corte Costituzionale interviene sulla questione del Commissario ad acta in sanità, dichiarando “l’illegittimità costituzionale dell’art. 25-septies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136”.


La norma in questione è quella che aveva determinato: 1) la incompatibilità tra affidamento dell’incarico di commissario ad acta rispetto a qualsiasi incarico istituzionale regionale, anche per le Regioni commissariate ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007; 2) l’introduzione del principio vincolante secondo il quale il commissario deve possedere gli specifici requisiti previsti dal comma 2 dello stesso art. 25-septies;  3) l’applicabilità di tale incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.


Prima della modifica oggetto di censura, per le Regioni commissariate (come nel caso della Regione Molise) ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 159/ 2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2007, vigeva un regime per il quale: 1) il Consiglio dei ministri nominava commissario ad acta il Presidente della Regione; 2) solo in caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della Regione, il Consiglio dei ministri poteva nominare un commissario ad acta fino all’insediamento del nuovo Presidente della Regione o alla cessazione della causa di impedimento.


La Corte Costituzionale ha ritenuto, sulla scorta della questione posta  dalla Regione Molise, che la norma, che ha sancito la incompatibilità, fosse incostituzionale in quanto inserita nella legge finanziaria, con cui non aveva in comune alcuna ratio. Anzi.  La Corte ha evidenziato come la norma in tema di commissariamento della Sanità fosse “in concreto non pertinente a fronte di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti rispetto all’oggetto principale che essa disciplina … Appare nella specie evidente che tra le norme che hanno formato oggetto del decreto-legge n. 119 del 2018 e quella oggetto di scrutinio, inserita ad opera della legge di conversione, non sia intravedibile alcun tipo di nesso che le correli fra loro, né sul versante dell’oggetto della disciplina o della ratio complessiva del provvedimento di urgenza, né sotto l’aspetto dello sviluppo logico o di integrazione, ovvero di coordinamento rispetto alle materie “occupate” dall’atto di decretazione …

La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 77 Cost. Restano assorbite le ulteriori censure dedotte dalla Regione ricorrente”.


La pronuncia in questione e gli effetti che ne derivano potrebbero ritardare ulteriormente la risposta alle domande dei molisani di tutela della vita e della salute.La approssimazione e il populismo giallo/verde su una questione così delicata, lungi dal migliorare le sorti della Sanità pubblica molisana, ci hanno fatto perdere, fino ad oggi, tempo prezioso e potrebbero avere aggiunto disastri ad una situazione già molto critica. Non si comprende, dunque, l’esultanza del Governatore Toma, la cui idea di Sanità, peraltro, ancora non ci è chiara.

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