Trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, l’opzione entro il 1° agosto

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento che detta le regole per permettere alle imprese interessate di confermare l’opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta (Dl n. 59/2016). La novità riguarda le attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte. Con la circolare n. 32/E , inoltre, l’Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alla predetta opzione per la trasformazione delle DTA iscritte in bilancio. Infine, la risoluzione n. 60/E, sul sito delle Entrate, istituisce il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone.
Come esercitare l’opzione
La scelta di confermare l’opzione è irrevocabile e va esercitata entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica)con il versamento del canone annuo oppure, se questo non è dovuto, inviando una mail di posta elettronica certificata alla Direzione regionale competente.
Cosa fare in caso di consolidato
Il provvedimento disciplina il caso di imprese appartenenti a un consolidato nazionale.In particolare, per le imprese aderenti al regime di consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate.Invece, nel caso di imprese che non abbiano ancora esercitato l’opzione ed entrino in un consolidato nazionale in cui un’impresa lo ha fatto, la scelta si intende effettuata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato, a partire dal periodo di imposta in cui quest’ultimo è efficace.

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