Modificata l’esclusiva nei rapporti di lavoro subordinato

Il Decreto Trasparenza (D.lgs. 104/2022) ha modificato l’esclusiva nel lavoro: il datore non può più vietare in automatico un secondo impiego.

Il divieto è lecito solo per conflitti d’interesse, superamento dei riposi, rischi per la salute o violazione della fedeltà, pena sanzioni. Modifiche a patti in essere richiedono accordo scritto.

Punti Chiave sono :

Divieto di Esclusiva Automatismo: Non è più ammesso il divieto generalizzato di svolgere un’altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro.

Eccezioni Legittime: Il datore di lavoro può vietare il secondo lavoro solo se sussistono specifiche ragioni, tra cui:

·        Conflitto d’interessi.

·        Pregiudizio alla salute e sicurezza del lavoratore.

·        Violazione dei riposi giornalieri/settimanali.

·        Incompatibilità con l’integrità del servizio pubblico.

Modifica del Contratto: Una clausola di esclusiva già esistente può essere modificata o revocata, ma richiede sempre un nuovo accordo scritto tra le parti.

Sanzioni: Il mancato adeguamento alle norme del Decreto Trasparenza comporta sanzioni amministrative per il datore di lavoro, con multe da €250 a €1.500.

Contratti in vigore: Le nuove norme si applicano ai rapporti di lavoro instaurati dopo il 1° agosto 2022, ma estendono tutele anche a quelli in corso.

I contratti di lavoro “vecchio stampo” prevedevano l’obbligo di esclusiva generalizzato a carico del dipendente.

Il lavoratore non poteva svolgere ulteriori attività professionali rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno instaurato con l’azienda, il “Decreto Trasparenza” ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei rapporti di lavoro, introducendo, tra le altre novità, un principio generale di divieto di esclusiva.

Ai sensi della normativa vigente, infatti, il datore di lavoro non può vietare al dipendente di svolgere un’altra attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro concordato, né può riservargli un trattamento meno favorevole per questo motivo.

La previsione si applica a tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e rappresenta un cambiamento rilevante rispetto alla prassi diffusa di inserire clausole di esclusiva generalizzate nelle lettere di assunzione.

Il divieto non è assoluto, ma possono essere previste limitazioni allo svolgimento di altre attività lavorative qualora siano giustificate, ad esempio, da esigenze di tutela della salute del lavoratore, protezione della riservatezza aziendale o prevenzione di conflitti di interesse, in questi casi la clausola con cui si limita la libertà del dipendente dovrebbe specificare la motivazione alla base della decisione aziendale.

In ogni caso, è bene ricordare che i dipendenti non possono svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro.

Le aziende dovrebbero rivedere i contratti in essere al fine di verificare la conformità delle clausole di esclusiva alla nuova disciplina, per i dipendenti, la normativa offre uno strumento di tutela aggiuntivo, volto a favorire una maggiore flessibilità nella carriera delle persone.

Alfredo Magnifico

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