Lavoratrice madre: sì ai premi di rendimento anche se ha i congedi per l’allattamento

Una interessantissima  sentenza della Corte d’appello di Ancona la numero  1058/14  afferma che i  periodi di congedo facoltativo per maternità non si possono qualificare come assenze vere e proprie; le ore di permesso e quelle di effettivo servizio sono del tutto equiparabili ai fini della durata e della retribuzione del lavoro.  La sentenza sostiene che la madre che fruisce dei permessi di maternità per allattare il proprio bambino ha diritto alla retribuzione piena e ai premi di rendimento come se avesse lavorato nel periodo di assenza dal lavoro.
La Corte precisa  che vige in materia un generale principio di equiparazione tra le ore di permesso per allattamento e quelle di lavoro effettivo,  pertanto, i periodi di riposo (che durano un’ora ciascuno e comportano anche il diritto per la mamma di allontanarsi dal luogo di lavoro) hanno lo stesso valore delle ore di servizio ai fini della durata e della retribuzione dell’attività lavorativa.
I giudici d’Appello ricordano  che anche nel caso in cui il contratto collettivo preveda la decurtazione del premio di rendimento in caso di assenze di una certa durata da parte del lavoratore, le ore di permesso per maternità non possono, in alcun modo, essere parificate a vere e proprie assenze.
Il principio emerso è  quando  la donna si allontana dal luogo di lavoro per allattare il bambino, utilizzando i premessi di maternità , il tempo di tale assenza non incide in alcun modo sulla durata della giornata lavorativa.
Uno smacco alla frequente intenzione di molti datori di lavoro di raggirare una normativa tesa non tanto o non solo ad evitare la frequente discriminazione delle madri sul posto di lavoro, ma legata anche alla volontà del legislatore di tutelare lo stesso neonato.
La totale parificazione dei congedi di maternità ai periodi effettivamente lavorati ha  come scopo quello di fornire alle madri l’incentivo a usufruire dei permessi stessi nell’interesse dei piccoli; finalità che sarebbe vanificata se si ammettesse un’interpretazione della legge in materia secondo la quale alla scelta della donna di usufruire dei permessi di maternità debba conseguire una decurtazione dello stipendio.
Una pronuncia questa che si auspica possa essere di incoraggiamento per molte mamme lavoratrici, alle quali  viene spesso fatta pesare sul luogo di lavoro la scarsa produttività durante il periodo di maternità.
Alfredo Magnifico

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