I lavoratori non aderenti al sindacato possono impugnare i contratti aziendali

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 27115 del 2017, ha riconosciuto, ai lavoratori non aderenti al sindacato firmatario dell’accordo, la possibilità di agire per negare efficacia vincolante nei propri confronti ,ovviamente, vale per la contrattazione collettiva aziendale “di diritto comune”: differente è la fattispecie dei contratti cosiddetti di prossimità (territoriali o aziendali) introdotti dall’articolo 8 del Dl 138/11, convertito in legge 148/11, qualificati espressamente erga omnes dal legislatore con il solo limite del criterio maggioritario degli agenti contrattuali.
La Cassazione riconosce agli accordi collettivi Aziendali efficacia vincolante analoga a quella del Ccnl, trattandosi di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente considerati, destinati «ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, sia pure limitatamente ad una azienda o parte di essa».
La giurisprudenza ammette, da anni, che la contrattazione aziendale possa derogare, anche in peius, al Ccnl (Cassazione 19396/14; 11939/04; 4839/01), non operando il divieto posto dall’articolo 2077 del Codice civile, che concerne esclusivamente i rapporti fra il contratto individuale di lavoro e quello collettivo (Cassazione 19396/14).
Sebbene, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’inscindibilità della disciplina che ne risulta «concorrono a giustificare l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali» (per tutte, Cassazione 17674/02), tale generalizzata efficacia soggettiva va conciliata, da un lato, con il limite invalicabile del principio fondamentale di libertà, di organizzazione e di attività sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione e, dall’altro, collocata in un sistema fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale delle organizzazioni sindacali (Cassazione 10353/04).
La Cassazione sull’applicabilità dei contratti collettivi aziendali a tutti i dipendenti, fa eccezione per quei lavoratori che, «aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore» (Cassazione 6044/12; 10353/04).

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