Imu agricola e comuni montani: chi è esentato, elenco completo

I proprietari di terreni agricoli di collina e di montagna, che in passato non hanno mai pagato l’imposta comunale o municipale, devono ora verificare se i loro terreni mantengono l’esenzione, al fine di assolvere l’imposta entro il prossimo 10 febbraio 2015 per il 2014, come stabilito dal Dl 4/2015, entrato in vigore il 23 gennaio.
-Nella colonna “montani” se a fianco del proprio comune risulta la lettera “T” (totalmente montano) il terreno è esente da imposta municipale sia per il 2014 che in futuro. In questi territori sono rilevanti ai fini dell’Imu solo le aree edificabili possedute da soggetti diversi dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali (Iap), ma per queste superfici non ci sono novità ed erano già soggette ad imposta anche in passato.
-Se i terreni sono contrassegnati dalla sigla “P” (parzialmente montano) l’Imu è dovuta dai proprietari che non sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. In caso di comproprietà del terreno tra più persone di cui alcuni con la qualifica professionale predetta ed altri che svolgono un’altra attività, l’imposta municipale dovrà essere corrisposta soltanto da questi ultimi per la percentuale di possesso. Nei territori parzialmente montani i proprietari Coldiretti ed Iap non pagano mai l’imposta municipale qualora conducano direttamente il fondo o lo lasciano incolto.
– Per i terreni situati nei comuni contraddistinti nei comuni con le lettere “NM” (non montani) l’imposta municipale deve esser versata per l’anno 2014 entro il prossimo 10 febbraio.
L’elenco completo dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall’Istat è sul sito del Sole 24 Ore.
ELENCO

DECRETO

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