No trivelle, il Consiglio regionale del Molise ha approvato le delibere di poposta del Referendum

Il Consiglio Regionale, presieduto al Presidente Vincenzo Niro, ha approvato le due  delibere in merito alla proposta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della  Costituzione, avente ad oggetto “prospezione e ricerca di idrocarburi”, sulla scorta quanto  deliberato dalla Conferenza dei Presidente delle Assemblee Legislative delle Regioni.  Le relative proposte di deliberazione, come annunciato nella precedente riunione dell’Assemblea dal Presidente Niro, erano state condivise e sostenute dalla Conferenza dei Presidenti delle  Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.  Il Relatore del provvedimento, il Consigliere Salvatore Ciocca, ha evidenziato nel suo intervento di  illustrazione della proposta, “come 8 regioni hanno concordato, in un recente incontro tenutosi a  Bari, i testi delle delibere da proporre ai rispettivi Consigli regionali per chiedere l’abrogazione,  mediante referendum, delle norme, inserite nella legge “Sblocca Italia”, che consentono e facilitano  le ricerche e le estrazioni di petrolio sia in mare che sulla terraferma”. Il Consigliere Ciocca ha  evidenziato come i Presidenti delle Giunte hanno confermato quello che peraltro era stato stabilito  dai Presidenti dei Consigli regionali riguardo ai quesiti da sottoporre all’attenzione dei cittadini.
Il Relatore ha anche rilevato come lo “Sblocca Italia” non viene impugnato nel suo complesso, ma  solo nei limiti nei quali agevola e cambia le norme ordinarie che sono previste per questo tipo di  ricerca e sfruttamento.  Come pure il Consigliere ha ritenuto di ricordare che “con tali proposte referendarie si intende  esercitare, da parte delle varie Regioni proponenti, le prerogative previste dalla Costituzione,  attraverso le quali i Governi regionali fanno valere le loro visioni strategiche sul futuro economico,  turistico e ambientale delle loro rispettive realtà”. “Non è possibile autorizzare –ha detto Ciocca in conclusione-, in un mare chiuso come lo Ionio o  l’Adriatico, trivellazioni o ricerche senza valutare l’impatto e le conseguenze negative che esse  comportano. Non si tratta di un “no” ideologico alla ricerca attraverso le trivellazioni ma di un “no”  che scaturisce dalla valutazione concreta del contesto nel quale si propone di procedere  all’autorizzazione delle stesse. Quindi con queste proposte referendarie esprimiamo anche un “si”  ad una politica di valorizzazione di questa parte del Mediterraneo e dell’Adriatico in particolare”.
Le deliberazioni del Consiglio, identiche nei contenuti a quelle delle altre 7 regioni, prevede 6  quesiti così come sintetizzati nell’Allegato A.  Dopo gli interventi favorevoli dei Consiglieri Iorio, Fusco Perrella, Ioffredi, Cotugno, Manzo e  Niro, l’Assemblea ha votato all’unanimità le proposte referendarie.

Lo stesso Consiglio ha quindi eletto, come prevede la normativa, il Presidente Vincenzo Niro e il  Consigliere Giuseppe Sabusco, rispettivamente, rappresentante effettivo e rappresentante supplente  nella procedura di verifica della proposta referendaria.

In relazione a questi provvedimenti la Consigliera Patrizia Manzo, anche a nome del collega  Antonio Federico, ha proposto, ottenendola dall’Aula, l’iscrizione e l’immediata trattazione di una  Mozione che impegna la Giunta regionale a procedere, d’intesa con le altre regioni, al fine di
sostenere una campagna di comunicazione il più possibile efficace nelle rispettive realtà per  sostenere le proposte referendarie.  La Consigliera Manzo, nel suo intervento di presentazione della Mozione, ha ricordato, come negli  ultimi anni ci sono state 5 tornate referendarie, una sola delle quali è stata fruttuosa, le altre, infatti,  non hanno raggiungiunto il quorum. Di qui l’opportunità di informare i cittadini al massimo, per
consentire loro una ragionevole e consapevole espressione di parere all’interno di una procedura  referendaria come quella proposta e sostenuta dal Consiglio Regionale del Molise, insieme ad altre  7 Assemblee legislative, di altrettante Regioni.  La Mozione, dopo gli interventi per dichiarare il proprio voto favorevole dei Consiglieri Iorio,  Ioffredi e Federico, è stata approvata all’unanimità.

Si è passati quindi alla discussione di un Ordine del Giorno, avente ad oggetto “Disegno di legge n.  1429D (revisione della Parte II della Costituzione)” proposto dai Consiglieri Niro, Di Pietro,  Monaco, Sabusco, Di Nunzio, Ioffredi e Lattanzio.  Il Presidente Vincenzo Niro, nella veste di primo firmatario della proposta di Ordine del Giorno, ha  evidenziato come “la proposta all’attenzione dell’Assemblea regionale si inserisce nel complesso e
articolato confronto sull’iter parlamentare del disegno di legge di revisione della parte II della Carta  Costituzionale. Un confronto politico-istituzionale fitto e duro, sia all’interno che all’esterno delle  sedi istituzionali. L’obiettivo di razionalizzazione, semplificazione e velocizzazione dell’attività
legislativa è assolutamente condivisibile ma, in considerazione della particolare delicatezza degli  equilibri istituzionali interessati, il provvedimento normativo deve essere attentamente valutato in  termini di coerenza e soprattutto, con riferimento alla sua capacità di garantire i giusti contrappesi tra i diversi titolari del potere legislativo”. Non è chiara, nella proposta di riforma, per il Presidente  Niro, l’idea di Senato e di Bicameralismo e quella del ruolo residuale che si intende assegnare alle  Regioni nell’ambito del disegno di questa nuova Repubblica. Lo stesso Presidente ha ricordato  come nelle diverse riunioni plenarie della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e  delle Province Autonome sono stati formulati rilievi essenziali al progetto di riforma, segnalando al  Governo forti dubbi di natura costituzionale emersi nei vari passaggi del testo. “In particolare –ha  evidenziato Niro-si ritiene necessario non considerare una netta ripartizione di materie di  competenza statale e regionale, ma una partecipazione corale, seppure riferita ai propri ambiti  d’azione”. “La nostra proposta –ha concluso il Presidente-si fonda, pertanto, su un’idea di Senato  che dovrebbe vedere rafforzata la sua funzione di garanzia, in quanto libero dal vincolo fiduciario e  in quanto rappresentante delle autonomie territoriali, con l’ulteriore compito di valutazione delle  politiche pubbliche con riguardo alle autonomie territoriali e alla verifica dell’attuazione delle leggi.  Infine, al Senato delle Regioni dovrebbe essere affidato, in via esclusiva, la funzione di raccordo tra  l’Unione Europea, lo Stato e gli altri enti istitutivi della Repubblica”.  L’Ordine del Giorno impegna il Presidente della Regione a rendere nota la posizione assunta dal  Consiglio Regionale del Molise alle competenti sedi parlamentari, sulle basi di quanto già espresso  dalla Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome.  Dopo gli interventi dei Consiglieri Iorio, che ha dichiarato la sua astensione, e Federico, che ha  dichiarato il voto contrario suo e della collega Manzo, l’Ordine del Giorno è stato approvato  dall’Assemblea.

L’ultimo argomento discusso nella seduta riguarda un Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri  Niro, Sabusco, Di Nunzio, Veneziale, Ioffredi, Lattanzio e Monaco, avente a oggetto “Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Interno””.  Il Presidente Niro, intervenendo in qualità di primo firmatario della proposta, ha ricordato come “lo  schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del  Ministero dell’Interno”” contiene la nuova riorganizzazione degli uffici centrali periferici del  Viminale. L’entrata a regime di questo provvedimento determinerà la chiusura di 23 Prefetture  (dalle attuali 103 a 80). Tale riorganizzazione nazionale delle Prefetture tocca anche in Molise, ed in particolare la sezione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, che entro il 31 dicembre 2016 verrà soppressa e accorpata alla Prefettura di Campobasso”. “Pertanto –ha sottolineato il  Presidente-vi saranno conseguenze a cascata derivanti da questa norma, mi riferisco alla chiusura  delle sedi interessate della Questura e del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco. Sicché,  complessivamente, per tutti i servizi di emergenze e tutela del territorio, si dovrà fare riferimento ad  istituzioni non più direttamente presenti in loco e che non potranno garantire né l’immediatezza  degli interventi, né la sicurezza in un territorio che, per la sua collocazione geografica, è da tempo
minacciato dalla presenza di interessi malavitosi”.  L’Ordine del Giorno dunque, sulla base di queste premesse, impegna la Giunta regionale a farsi  interprete in tutte le opportune sedi istituzionali delle preoccupazioni rappresentate affinché venga  operata una revisione del testo del Decreto Legge contenente il “Regolamento di Organizzazione  del Ministero dell’Interno”. Revisione che consenta di rispondere alle reali necessità di sostegno e
controllo del territorio e di sicurezza pubblica delle comunità della provincia di Isernia e del Molise.  L’Ordine del Giorno, dopo gli interventi favorevoli dei Consiglieri Veneziale, Iorio, Monaco e  Cotugno, è stato approvato dall’Aula all’unanimità.

La proposta referendaria si articola in cinque quesiti aventi ad oggetto alcune disposizioni del  decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (sulle semplificazioni) e della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico).

Il primo quesito è relativo all’art. 38, comma 1, del decreto Sblocca Italia e concerne anzitutto la  dichiarazione di strategicità, indifferibilità ed urgenza delle attività di prospezione, ricerca e  coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Che tali attività siano anche di pubblica utilità non è, invece, una novità: da questo punto di vista tutte le leggi che in materia sono ancora in vigore rendono una dichiarazione analoga. In secondo luogo, esso riguarda anche l’apposizione del  vincolo: eliminando questa previsione non si elimina di per sé la possibilità che i terreni siano  espropriati a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, in quanto, per questa sua parte, lo Sblocca  Italia non ha implicitamente abrogato la disciplina previgente, ma ha esteso il vincolo preordinato  all’esproprio alla “fase di ricerca”, contemplata dal nuovo “titolo concessorio unico”: il che  costituisce un problema, in quanto il vincolo concernerebbe non solo – com’è stato finora – le  attività di estrazione, ma persino quelle di ricerca, rispetto alle quali era prevista l’occupazione  d’urgenza dei fondi. Eliminando questa disposizione, resterebbe comunque intatta la previsione  della dichiarazione di pubblica utilità: quindi l’espropriazione seguirebbe l’iter amministrativo  consueto senza però che i diritti del proprietario siano compressi prima ancora del rinvenimento del  giacimento. La disposizione, tra l’altro, solleva dubbi di legittimità costituzionale, che, tuttavia, le  Regioni che hanno impugnato l’art. 38 dinanzi alla Corte non hanno potuto far valere, in ragione del  fatto che il ricorso in via principale presuppone che si produca una invasione della competenza  regionale da parte della legge dello Stato.

Il secondo quesito investe l’art. 38, comma 1-bis, dello Sblocca Italia, in relazione al c.d. piano  delle aree, previsto al fine di pervenire – per la prima volta – ad una razionalizzazione delle attività  di ricerca ed estrazione degli idrocarburi. Si tratta di una previsione che è stata inserita in sede di  conversione in legge dello Sblocca Italia e sulla quale è successivamente intervenuta la legge di  stabilità 2015. Scopo dell’abrogazione referendaria è, per un verso, quello di lasciar esprimere la  Conferenza unificata sul piano nella sua interezza (terraferma e mare) e, per altro verso, di evitare  che, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, si ricorra all’esercizio del potere sostitutivo  seguendo la procedura semplificata prevista dall’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto  2004, n. 239 (anch’essa, comunque, oggetto di apposito quesito referendario). Il quesito, infine,  riguarda anche la disciplina transitoria introdotta dalla legge di stabilità 2015, in base alla quale –  nelle more dell’approvazione del piano – il rilascio dei titoli abilitativi sarebbe consentito sulla base  delle norme ormai abrogate dallo Sblocca Italia. Eliminando questa disposizione si avrebbe, per un  verso, che le attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi già autorizzate continuino ad  essere esercitate e, per altro verso, però, che fino all’adozione del piano (chiamato a razionalizzare  l’esercizio di quelle attività) non possano essere rilasciati nuovi titoli.

Il terzo quesito ha ad oggetto la durata delle attività previste sulla base del nuovo “titolo concessorio  unico”, ma non anche la previsione del nuovo titolo in sé, destinato a sostituire i permessi di ricerca  e le concessioni di coltivazione. L’art. 38 dello Sblocca Italia, infatti, ha tacitamente abrogato la previsione legislativa dei permessi e delle concessioni e, secondo il consolidato orientamento della  Corte costituzionale, una eventuale abrogazione referendaria delle disposizioni concernenti il titolo  concessorio unico non farebbe “rivivere” quelle sui permessi e sulle concessioni ormai abrogate.
Ciò non toglie che si possa intervenire sulla durata dei titoli concessori unici.

Il quarto quesito è relativo all’art. 57 del decreto-legge n. 5 del 2012 sulle semplificazioni, che reca  disposizioni per le infrastrutture strategiche. La legge di stabilità 2015 ha modificato alcune  previsioni di detto decreto, stabilendo che tanto per le infrastrutture e gli insediamenti strategici,  quanto per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in  raffineria e, più in generale, per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi –  quand’anche localizzate al di fuori del perimetro delle aree date in concessione di coltivazione – le  autorizzazioni relative siano rilasciate d’intesa con le Regioni interessate. Tuttavia, nel caso di  mancato raggiungimento dell’intesa si provvede con le modalità stabilite dalla legge n. 239 del  2004 e dalla legge n. 241 del 1990. La proposta referendaria mira unicamente ad abrogare la  possibilità che, per le ipotesi citate, si possa esercitare il potere sostitutivo secondo la procedura  semplificata disciplinata dalla legge n. 239 del 2004.

Il quinto quesito completa logicamente il secondo e il quarto, dal punto di vista della partecipazione  degli Enti territoriali. Mentre, infatti, il secondo e il quarto quesito si propongono, rispettivamente,  di porre rimedio al depotenziamento del ruolo delle Regioni e degli Enti locali in sede di  approvazione del piano delle aree per le attività di ricerca e di estrazione degli idrocarburi e di far  fronte alla scarsa incidenza che le Regioni avrebbero in relazione alle opere strumentali a dette  attività, il quinto quesito mira a far sì che l’intesa sul rilascio dei titoli minerari torni ad essere –  come auspicato dalla stessa Corte costituzionale – un “atto a struttura necessariamente bilaterale”, e  cioè “superabile” dallo Stato solo a seguito di effettiva “trattativa” con le Regioni interessate. Ciò  concernerebbe unicamente le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di  idrocarburi. In questo caso, abrogando l’art. 1, comma 8-bis, limitatamente alle parole: “7 e”,  troverebbe comunque applicazione ai procedimenti sulla ricerca e l’estrazione degli idrocarburi la  disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990. Tanto più che trattasi solo di un comma “aggiunto”  nel 2012 alla disciplina originaria del 2004. D’altra parte, è la stessa legge n. 239 del 2004 che, nel  disciplinare i procedimenti, rinvia alla legge generale sul procedimento; e di “procedimento unico”  e “conferenza di servizi” discorre comunque oggi anche il decreto Sblocca Italia (art. 38, comma 6).

ART. 6

Una abrogazione totale dell’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme  in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sarebbe possibile e comunque neppure auspicabile, giacché, quand’anche  possibile, abrogandolo interamente si andrebbe ad abrogare anche il divieto di ricerca e di  estrazione del gas e del petrolio entro le dodici miglia marine.

Il quesito proposto mira ad eliminare la previsione della non applicabilità del divieto ai  procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno  2010 n. 128, destinati a concludersi con il rilascio del titolo minerario. D’altra parte, l’art. 35 del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 è intervenuto proprio al fine di rimuovere tale divieto,  introdotto con il d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, a seguito del disastro petrolifero del Golfo del  Messico.  Al fine di rispettare la “matrice razionalmente unitaria” del quesito, oggetto della proposta  referendaria è anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale che risulta collegata alla  disposizione sui procedimenti in corso: se dall’abrogazione referendaria discende il divieto dei  procedimenti in corso, anche la disciplina della valutazione di impatto ambientale va, infatti,
eliminata, poiché, diversamente, la disposizione resterebbe priva di efficacia.  L’abrogazione non riguarda, invece, e non potrebbe riguardarli, i titoli abilitativi già rilasciati, in  quanto, in questo caso e diversamente dall’abrogazione della previsione legislativa sui procedimenti  in corso, la Corte dichiarerebbe certamente l’inammissibilità del quesito, stante il limite della tutela  del legittimo affidamento che la discrezionalità del legislatore (e quindi anche della proposta  referendaria) incontra.  Anche le disposizioni dell’ultima parte dell’art. 35 non potrebbero essere sottoposte ad abrogazione,  in ragione del limite della non reviviscenza della norma abrogata e del limite delle «leggi  tributarie», secondo l’interpretazione che ne dà la Corte costituzionale.

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