DDL “Dopo di noi”: i contenuti principali

I Contenuti principali del disegno di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”:

IL “DOPO DI NOI “

Il disegno di legge ‘Dopo di Noi’, approvato dal Senato con modifiche, concordate con le associazioni dei familiari e di operatori del settore, è finalizzato a garantire soluzioni per i disabili gravi, che non possono vivere in autonomia alla morte dei genitori.

L’OBIETTIVO DELLA LEGGE
Il ddl punta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. Il testo interviene sulle misure di assistenza, cura e protezione dei disabili gravi, prive di sostegno familiare. Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l’esistenza in vita dei genitori. Le misure sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, quando possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI TRUST
Il testo approvato alla Camera prevedeva l’esenzione dall’imposta di successione e di donazione di trust destinati a disabili gravi. Il beneficio è stato esteso anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali. Infatti sono stati introdotti ulteriori strumenti normativi, oltre il trust, per destinare beni e servizi alle persone con disabilità grave al venir meno dei genitori ed è stata concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. Di conseguenza sono stati allargati anche a questi strumenti, i benefici fiscali già previsti per la costituzione del trust (art.6). In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, i Comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale sugli immobili. Sono inoltre innalzati i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust, che vengono dichiararti deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20% del reddito imponibile e nella misura massima di 100mila euro.

E SULLE ASSICURAZIONI
Stabilita la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative per la tutela delle persone con disabilità grave, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischio di morte.

IL FONDO PER L’ASSISTENZA
La legge di stabilità 2016 ha già istituito presso il ministero del Lavoro il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti che saranno individuati entro 6 mesi con un decreto del ministero del Lavoro. Le regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

A QUALI INTERVENTI SERVE IL FONDO?
Il Fondo è destinato a 4 tipologie di intervento: 1) attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarietà in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità; 2) in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà del disabile, dei loro genitori o chi ne tutela gli interessi; 3) realizzazione di interventi innovativi di residenzialità, per la creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; 4) sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

NOVITÀ PER LE REGIONI E I COMUNI
Una delle poche modifiche approvate in Senato riguarda gli enti locali e stabilisce che le Regioni e le province autonome (nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) assicurano l’assistenza sanitaria e sociale ai disabili gravi privi del sostegno familiare, anche mediante l’integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni e garantiscono i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione.

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