Angolo dell’avvocato/ Il controllo “a distanza” del lavoratore

Continuiamo a parlare di problematiche relative allo smart working. Altra tematica di notevole interesse è quella relativa al controllo “a distanza” del lavoratore.


Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nella sua ultima audizione in materia di lavoro a distanza, ha posto l’accento sulla necessità di impedire ai datori di lavoro di fornire al lavoratore un computer che consenta al datore di lavoro di esercitare un monitoraggio sistematico dell’attività compiuta dal dipendente. Ha evidenziato, dunque, l’importanza della prevenzione di eventuali eccessi nell’utilizzo del potere di controllo da parte del datore di lavoro.


A tal proposito, il d.lgs. 81/2017 prevede per il lavoro agile una regolamentazione dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali.

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, infatti, vieta i controlli a distanza del lavoratore, ad esclusione di quelli effettuati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.
Tali limitazioni, tuttavia, non trovano spesso applicazione.

Il d.lgs. 81/2017 dispone comunque che l’accordo relativo alle modalità di lavoro agile debba anche individuare le condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. In caso di mancata previsione, il potere di controllo non può essere legittimamente esercitato dal datore di lavoro. La violazione delle prescrizioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori comporta la responsabilità penale del datore di lavoro.

Inoltre, le immagini eventualmente registrate dal datore di lavoro in violazione delle norme previste a tutela dei lavoratori non potranno essere utilizzate come prove in un eventuale giudizio, salvo il caso in cui si sospetti che il lavoratore abbia avuto una condotta punibile penalmente. Dunque le registrazioni eventualmente effettuate non possono essere utilizzate dal datore di lavoro per contestare condotte che non siano riferibili alla commissione di un reato da parte del dipendente. Tutto ciò al fine di tutelare la riservatezza dei lavoratori e di evitare la violazione della loro privacy.


Purtroppo, a causa della situazione alquanto drammatica che ci troviamo a vivere, diviene sempre più urgente intervenire sulla regolamentazione della materia, al fine di evitare abusi e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori previsti dalla nostra Costituzione e dallo Statuto dei Lavoratori anche in questa nuova tipologia di lavoro.


Avv. Assunta Morelli
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