Le proposte effettuate dall’ANCI Molise si concretizzano in un’agenda di nove punti per riformare il Testo unico degli Enti locali

La necessità di un «tagliando» alle regole di governo delle autonomie è divenuta in questi mesi sempre più evidente. Non solo per riscrivere con più certezza lo status giuridico degli amministratori, e quindi anche i confini delle responsabilità, (urgenza sollevata da 3.721 sindaci firmatari dell’appello a governo e parlamento dopo la condanna della sindaca di Torino Chiara Appendino), ma anche per abbattere la burocrazia inutile che rischia di compromettere la «messa a terra» degli investimenti finanziati con il Recovery plan.. Il lavoro della commissione ha prodotto un’agenda in nove punti pronta per essere tradotta in una legge delega da portare al parlamento nell’arco di 60-90 giorni.

Vediamo quali saranno i pilastri del nuovo TUEL. Funzioni fondamentali. Il primo punto dell’opera di revisione del Tuel riguarderà le funzioni fondamentali di comuni, dove si punta a differenziare le funzioni a seconda della popolazione, evitando di addossare sui piccoli comuni compiti che non possono svolgere, quantomeno singolarmente. Le funzioni delle province andranno riviste rispetto a quelle attuali perché ormai non ha più senso mantenere l’articolazione della legge Delrio, funzionale al progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi bocciato dal referendum del 2016.

Autonomia statutaria e regolamentare. Il nuovo Tuel dovrà recepire i principi di autonomia e equiordinazione tra livelli di governo propri della riforma del Titolo V del 2001, riaffermando l’autonomia normativa statutaria e regolamentare degli enti.

Status giuridico degli amministratori. Il caso Appendino ha rilanciato la necessità di rivedere le norme del Tuel sullo status giuridico degli amministratori. L’equivoco nasce dall’art. 107 Tuel, quello che, definendo i compiti dei dirigenti, al primo comma parla anche dei poteri degli organi di governo degli enti attribuendo loro funzioni di indirizzo e di «controllo politico-amministrativo». E’ proprio quel riferimento al controllo «amministrativo» dei sindaci che risulta in contraddizione con il resto della norma la quale prosegue affermando come compito essenziale dei dirigenti «la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica».

È qui che si crea uno scollamento tra responsabilità tipiche dirigenziali e responsabilità dei sindaci, eccessivamente dilatate dalla previsione dell’art. 50 del Tuel secondo cui i sindaci sono «gli organi responsabili dell’amministrazione». Una norma, quest’ultima, retaggio della vecchia legge 142/1990 che mal si concilia con il Tuel ispirato alle leggi Bassanini e alla separazione tra amministrazione e politica. Ecco che riscrivere le norme «incriminate» del Testo unico servirebbe a definire con chiarezza i confini tra responsabilità amministrativa-gestionale (in capo per definizione ai dirigenti) e quella politica (in capo ai sindaci). In modo da evitare che i primi cittadini diventino sempre i capri espiatori di un ordinamento locale che non distingue chiaramente cosa è gestione da cosa è indirizzo politico.

Organizzazione degli uffici, dirigenza e segretari. Punti cardine della riforma saranno
l’obbligo di formazione e di rotazione dei dirigenti locali per i quali si torna a parlare di un
albo sulla falsariga di quello dei segretari comunali. Servizi pubblici locali Il nuovo Tuel
dovrà ricondurre nell’alveo delle funzioni proprie delle province la gestione dei servizi a rete a rilevanza economica che oggi sono sparsi in tanti Ato (dal gas, ai rifiuti, ai servizi idrici) Tributi.

L’attuale Testo unico non si occupa di tributi. Quello nuovo dovrà sancire l’autonomia finanziaria degli enti locali e il definitivo superamento della finanza derivata.
Garanzie e semplificazioni sui controlli. Il nuovo Tuel dovrà recepire le richieste di
semplificazioni documentali che provengono soprattutto dai piccoli comuni.

L’obiettivo è non gravare gli enti di un’inutile mole di documenti programmatori e di rendicontazione che risultano impossibili da compilare da parte delle amministrazioni più piccole. La programmazione dovrà quindi limitarsi al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

Commenti Facebook