Faisa Cisal: sciopero del trasporto ATM il 19 novembre

“Si fa osservare, scrive la Faisa Cisal in una nota stampa – come l’assessore ai trasporti ha evitato di prendere posizione, da una violazione di legge, per cui era tenuto ad applicare la legge, con sanzioni e, vista la reiterata violazione, anche la rescissione contrattuale (Art.174 CdS), ad una violazione contrattuale.

La società ATM spa ha ridotto i previsti riposi settimanali di 45 h del personale di guida che effettua percorsi sopra i 50 km, cui applicabile il reg. CE n.561/06, sostenendo la non applicabilità della normativa, in quanto gli autisti, effettuando frequenti fermate, percorrerebbero tutte “ tratte ” sotto i 50 km.

A supporto, cita la sentenza della Corte di Appello di CB n.76/19. In detta sentenza, a giustificazione della interpretazione, è anche riportato che è “ … rispondente alle finalità del Regolamento comunitario che nel prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, ha limitato il proprio campo di applicazione ai servizi ritenuti oggettivamente più logoranti e faticos i, perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi … il servizio che si arresta ogni 10 o 15 km per l’effettuazione di fermate per la salita e la discesa dei viaggiatori e per l’emissione dei titoli di viaggio, per sosta inoperosa, dovendo essere configurato, a tutti gli effetti, ad un servizio che colleghi due località distanti fra loro meno di 50 km ”.

La legge, in realtà, prevede tutt’altro. La parola “ tratta” è inesistente nel reg. CE 561/06 ed anche, almeno nel significato attributo, nel C.d.S.. Il D.Lgs n. 67/11 ha inserito il conducente di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibito a servizio pubblico, fra i mestieri particolarmente faticosi e pesanti (usuranti), non ha inserito il conducente di camion che effettua lunghe percorrenze.

Quindi, è esattamente il contrario . Il reg. CE n.561/06, non disciplina nemmeno il concetto di linea, ma fa riferimento (Art.4/n) ad un « servizio regolare passeggeri » come indicati nell’art.2, del reg. CE 684/92, cioè: Per servizi regolari si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite . Al comma successivo fa riferimento anche “ … a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori, b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti …”. Come di tutta evidenza non esiste la “ tratta”, esiste il percorso

Non solo, nella originale versione in inglese del reg. CE n.561/06, art.3/a, si evidenzia che la parola “linea” non compare “ vehicles used for the carriage of passengers on regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres” , cioè, “ veicoli usati per il trasporto di passeggeri su servizi regolari quando il percorso (o itinerario) coperto dal servizio in questione non eccede i 50 km”. Quindi, emerge con chiarezza che è il percorso intero che non deve superare i 50 km, come riportato anche nell’art.3/a del regolamento e dallo studio Trace della C.E. (pag.18).

Inoltre, l’art.4, punto q), del reg. CE n. 561/06, riporta che il periodo di guida è “ il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi . Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato ”. Tralasciando il periodo di riposo, sul quale pare non ci siano dubbi, l’interruzione citata (oltre a quella prevista dall’art.7 – interruzione della guida dopo 4.30 ore consecutive) è ben specificata all’art.4, punto d), secondo il quale “ ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo ”.

Anche qui, non v’è dubbio che l’interruzione con continui scali e fermate ed emettendo anche i biglietti non interrompe il periodo di guida , tanto meno può essere equiparato al riposo. Ulteriore criticità della questione è che il 98% delle fermate in regione per il servizio pubblico sono illecite, perché non in regola con quanto prevede il C.d.S., per cui il dipendente/autista, oltre a rischiare civilmente e penalmente, si vede ridurre ingiustamente il riposo, per aver obbedito agli ordini dell’azienda e non a quelli del C.d.S..

Infine, non si può fare a meno di segnalare che sia le fermate sia la riduzione dei riposi sono due violazioni di legge, inerenti la sicurezza, per cui l’autista molisano potrebbe anche non essere sanzionato in Regione, ma, senz’altro, appena fuori dei confini regionali”.

Pertanto la Faisa Cisal proclama lo sciopero il Giorno 19/11/21 , nelle modalità che seguono:

Personale viaggiante: dalle ore 19:00 alle ore 23:00 del giorno 19/11/2021, con garanzia del servizio come segue: Non esistono servizi garantiti, perché lo sciopero si svolge fuori dalle fasce di garanzia. Le presenti norme sono elaborate in ossequio alla delibera 138 del 23/04/18.

Commenti Facebook