Aiop: Toma declina ogni responsabilità in relazione al suo Decreto, che motivo ha di esistere il Commissario ad acta?

In occasione della conferenza stampa del 9 dicembre scorso, tenutasi presso la Regione Molise, il commissario Toma, ha sostanzialmente declinato ogni  “responsabilità”,  in relazione al suo decreto (D.C.A.) n. 35/2022, considerandolo un obbligo imposto dai tavoli tecnici ministeriali e da quanto già preordinato “a monte” dalle norme di settore in materia sanitaria. 

E’ evidente che, se così fosse, non solo il “commissario ad acta” non avrebbe motivo di esistere, ma la normativa che ne regola attribuzioni e poteri, per non dire altro, sarebbe quanto meno illegittima. Ove anche si volesse riconoscere a Toma il ruolo di “vigile urbano”, come lui ha sostenuto, gli chiediamo la cortesia di attenersi al “Codice della Strada” e di non multare i cittadini molisani ed il loro “Diritto alla Salute e alla Cura” per “divieti” inesistenti!

Donato Toma, ha dichiarato che “l’assenza di accordi di confine” tra le regioni ha determinato l’impossibilità e/o addirittura il divieto di poter svolgere la c.d. “mobilità attiva”, consistente nella scelta dei pazienti di fuori regione di potersi curare presso le strutture  sanitarie  convenzionate molisane.  Ciò premesso, ferma la convinzione che non esistano  affatto  divieti diretti a comprimere la libera scelta dei cittadini alla “mobilità sanitaria”,  occorre  ricordare che l’iniziativa per la sottoscrizione di contratti interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria spetta proprio al Commissario ad acta, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno assistenziale. Quindi se i contratti non ci sono, non possono esserci neanche i divieti.

Il commissario ad acta della sanità molisana ha altresì dichiarato di condividere l’annullamento del decreto 35/2022 operato dal T.A.R. del Molise; a dire di Toma, il suo decreto di “blocco ai pagamenti” non avrebbe compreso le prestazioni sanitarie urgenti, indifferibili e salvavita. Le suddette dichiarazioni risultano radicalmente infondate sia perché: 

A) dette prestazioni sanitarie non sono state espressamente riportate nel decreto 35/2022
annullato dal Giudice amministrativo, sia perché:

 B) all’art. 2, pag. 3, del contratto allegato al citato decreto (di cui Toma pretende la sottoscrizione), risulta espressamente indicato un “budget per ricoveri d’urgenza” ed un “budget radioterapia” quantificato in un totale complessivo (tetto massimo), con l’ulteriore precisazione, al  n. 1 del successivo art. 5, che “qualunque ulteriore importo , connesso a prestazioni erogate […] oltre il budget, sia ai residenti che ai non residenti, non è in alcun modo riconoscibile”. 

Nel corso della conferenza stampa, la gestione commissariale ha anche dichiarato che la regione Campania può legittimamente rifiutarsi di ricoverare pazienti molisani. Pertanto e a ragione, è stato domandato ai commissari “come mai nel P.O.S. abbiano previsto il trasferimento dei pazienti con problemi neurologici presso la struttura pubblica dell’Ospedale Cardarelli di Napoli”. I Commissari hanno risposto che “lì non si paga, quella è una struttura
pubblica, non privata” […] e che “tra le strutture pubbliche non c’è budget”, facendo così sottintendere che l’ospedalizzazione fuori regione, presso strutture ospedaliere pubbliche non si paga, mentre le prestazioni sanitarie espletate dalle strutture private accreditate convenzionate “fanno budget” e, pertanto, sono a pagamento. La “giustificazione” fornita da entrambi i commissari, oltre a risultare radicalmente infondata, rappresenta un grave “equivoco”, un “grossolano” errore di metodo procedurale, che si riflette altrettanto gravemente nei confronti della Fondazione Gemelli, dell’Istituto di Ricerca (IRCCS) Neuromed, di Villa Esther, di Villa Maria, nonché di tutte le altre strutture sanitarie private accreditate-convenzionate presenti sul territorio regionale, ledendo in maniera inaccettabile il diritto alla salute e alla scelta del luogo di cura dal parte dei pazienti, sia  molisani che proveniente da altre regioni.

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