Semplificazioni fiscali: Addizionali comunale e regionale all’Irpef

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014. Contiene, oltre all’introduzione sperimentale della dichiarazione precompilata , un nutrito pacchetto di altre semplificazioni.
Addizionali comunale e regionale all’Irpef (articolo 8)
Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell’abitazione principale (e relative pertinenze).Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l’aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

Fino ad oggi per il domicilio fiscale le addizionali Irpef venivano decretate in due differenti date, ossia il 31 dicembre per l’addizionale IRPEF regionale e il 1 gennaio per quella comunale.Secondo quanto deciso dal Decreto legislativo non ci saranno più date di riferimento diverse per stabilire la Regione e il Comune cui competono le addizionali all’Irpef dovute dai contribuenti persone fisiche ma una unica: per entrambi i tributi, si dovrà guarda il domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa . In altri termini il criterio di determinazione della Regione competente, viene uniformato a quello già previsto per individuare il Comune a cui deve essere versata l’addizionale IRPEF comunale.Inoltre, eventuali variazioni dell’addizionale regionale dovranno essere pubblicate sul sito delle Finanze entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, mentre l’acconto dell’addizionale comunale andrà calcolato e versato applicando la stessa aliquota in vigore l’anno precedente (è stata eliminata la possibilità per i Comuni di variare l’aliquota pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre dell’anno precedente).

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