Riforma dei reati tributari: innalzate le soglie di punibilità di alcuni reati

La riforma dei reati tributari è legge. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (in data 7 ottobre 2015) il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 con cui il governo ha esercitato la delega conferitagli con l’art. 8 co. 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23. In vigore dal 22 ottobre 2015 ha introdotto il nuovo regime penale tributario, ciò signfica che si avranno:
– soglie più alte per gli omessi versamenti;
– nuovo delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (modello 770);
– non punibilità per alcuni reati se il debito tributario viene estinto prima dell’apertura del dibattimento.

 Soglie di punibilità per gli omessi versamenti
Per quanto riguarda gli omessi versamenti è necessario fare una distinzione relativamente agli omessi versamenti di ritenute certificate ed omessi versamenti di IVA:
– Omessi versamenti ritenute: Art. 10-bis Dlgs 74/2000: In questo caso la soglia di 50.000 euro, precedentemente in vigore, viene innalzata a 150.000 euro, e il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non necessariamente certificate).
– Omessi versamenti IVA: Art. 10-ter Dlgs 74/2000: Relativamente agli omessi versamenti IVA la soglia penale viene innalzata a 250.000 euro, intesa per periodo di imposta.
Omessa presentazione del 770 e l’indebita compensazione di crediti inesistenti: Queste condotte, infatti, ora possono essere punite nei casi in cui l’ammontare delle ritenute non versate e della compensazione effettuata superi i 50mila euro. L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta prevede la reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni.
La confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato
Il d.lgs. 158/2015 ha introdotto l’art. 12-bis al d.lgs. 74/2000: se al 1° comma la norma si limita a riproporre l’art. 322-ter c.p. in tema di confisca (già applicabile ai reati tributari in forza dell’ora abrogato art. 1, comma 143, l. 244/2007), al 2° comma prevede che “la confisca non opera per la parte che il contribuente s’impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.
Circostanze del reato
Il d.lgs. 158/2015 introduce poi l’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (rubricato circostanze del reato), per cui:
– l’integrale pagamento degli importi dovuti, fuori dei casi di non punibilità di cui all’articolo che precede, rileva ai fini della concessione di una diminuzione di pena fino alla metà (1° comma);
– il riconoscimento di tale circostanza attenuante è presupposto necessario per l’applicazione del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (2° comma);
– se il reato è commesso dal correo nell’esercizio dell’attività di intermediazione fiscale, attraverso l’elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, le pene stabilite per i delitti di cui al Titolo II del d.lgs. 74/2000 vengono aumentate della metà.
In forza dell’art. 2 c.p. e, cioè, del principio di retroattività della norma più favorevole al reo, le nuove disposizioni di favore contenute nel recente decreto si applicheranno anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore.

Per approfondimenti e consulenze specifiche e personalizzate su questo argomento ci si può rivolgere ai seguenti contatti:
Terminus servizi srls :
Campobasso 087498926
Termoli 087581419
Roma 0687696266
via mail serviziterminus@libero.it
pagina Facebook TerminusSrlConsulenzaAziendale

Commenti Facebook