Pronti gli schemi per la trasmissione dei dati al Moss: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE alla Direttiva n. 112/2006/CE, è in vigore il nuovo regime Iva opzionale denominato Mini one stop shop (MOSS) applicabile agli operatori nazionali, alle stabili organizzazioni italiane di operatori extra Ue e agli operatori extra Ue non identificati in alcuno Stato membro. La registrazione al mini sportello unico consente agli operatori di dichiarare e versare l’Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) senza necessità di doversi identificare in ciascuno Stato membro per effettuare gli adempimenti Iva dovuti.
Le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42 (pubblicato in G.U. n. 90 del 18 aprile 2015). Con il provvedimento di oggi, l’Agenzia delle Entrate approva lo schema di dati (allegati A, B, C e D) da trasmettere telematicamente nell’ambito del predetto regime.

Allegati A e C: chi deve presentarli – I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti o identificati in alcuno Stato membro, devono presentare la richiesta di adesione al Moss (cd. Regime Non UE), in via telematica, seguendo lo schema dell’allegato A al provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato oggi. Entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, dovrà inoltre essere presentata la dichiarazione Iva Trimestrale compilata sulla base dello schema dell’allegato C dello stesso provvedimento, anche in assenza di operazioni Iva.
Allegati B e D: chi deve presentarli – I soggetti residenti o domiciliati nel territorio italiano che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (compresi quelli domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea ma con una stabile organizzazione nel territorio italiano), invece, devono utilizzare l’allegato B (cd. Regime UE). Anche in questo caso, dovrà essere presentata la dichiarazione Iva trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento, seguendo lo schema dell’allegato D.
Inoltre, il provvedimento definisce le modalità per la comunicazione di variazione dei dati e di cancellazione volontaria per cessata fornitura dei servizi o perdita dei requisiti necessari per aderire al Moss. L’intero processo per l’identificazione, l’opzione, la comunicazione di variazioni di dati, la cancellazione e la dichiarazione trimestrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate in un’apposita sezione, redatta anche in lingua inglese.
I vantaggi del nuovo regime – Grazie al Moss, non è più obbligatoria l’identificazione dei fornitori in ciascuno degli Stati membri in cui vengono effettuate le operazioni Iva. Infatti, le dichiarazioni Iva trimestrali e i versamenti trasmessi telematicamente al Moss saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Ulteriori informazioni sul nuovo regime Iva

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