Nuove regole per il congedo parentale del 2015

E’ stato definitivamente approvato il decreto legislativo del Jobs Act, che cambia diverse cose, anche se le regole saranno valide solo per quest’anno, in quanto non si è certi che le coperture potranno essere mantenute successivamente.
Le nuove regole per il congedo parentale retribuito del 2015:
-la richiesta potrà esser fatta fino a quando il figlio ha 6 anni;
-la durata massima resta di sei mesi complessivi per entrambi i genitori;
– la retribuzione resta al 30% di quella normale, senza differenze permotivi di reddito;
– l’indennità viene riconosciuta fino agli 8 anni del figlio nei casi in cui il genitore ha un reddito individuale inferiore a 16.328 euro (valida per il 2015);

Il congedo parentale facoltativo ha regole diverse, in quanto può essere richiesto fino ai 12 anni del bambino, durare massimo sei mesi e non prevede nessuna retribuzione in quanto considerato astensione volontaria e facoltativa. Potranno usufruire di questa forma di congedo anche chi ha figli nati fra il 2007 e il 2012, e che per vecchie regole erano già fuori termine. La richiesta dovrà esser fatta entro quest’anno ed entro la data del dodicesimo compleanno del figlio. Il preavviso per ottenerlo è di cinque giorni.

Maternità
In caso di nascita prematura, la lavoratrice può aggiungere i giorni di maternità non goduti prima del parto a quelli successivi alla nascita, anche se la somma totale supera i cinque mesi (prima invece questo tetto non era superabile). E’ possibile sospendere la maternità nei primi tre mesi successivi al parto in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, una sola volta per ogni figlio, presentando apposita certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. La lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità anche se durante il congedo interviene licenziamento per giusta causa (prima, il diritto all’indennità era garantito solo in caso di cessaizone attività o scadenza del contratto). Nessun preavviso per la lavoratrice che si dimette nel periodo in cui è tutelata dal licenziamento (il primo anno di vita del bambino), stesso discorso per il padre che prende il congedo di maternità al posto della madre (nei casi in cui è previsto, quindi grave malattia o decesso).

Donne vittima di violenza di genere
E’ previsto un congedo di tre mesi per le donne vittime di violenza di genere che seguono specifici percorsi di protezione. Questo congedo è utilizzabile dalle lavoratrici del pubblico e del privato, con l’esclusione del lavoro domestico. Per le collaborazioni coordinate e continuative, c’è il diritto alla sopensione del contratto, sempre per un massimo di tre mesi, nel periodo del percorso di protezione.

Congedi parentali su base oraria
I congedi parentali su base oraria sono stati estesi a livello aziendale, mentre prima no. È possibile richiederli, nei casi in cui il contratto non preveda specifiche indicazioni in merito, per metà delle ore lavorative giornaliere, in base all’ultimo mese che precede la richiesta. Non può essere cumulato con riposi e permessi. Il preavviso per ottenerlo è di almeno due giorni.

Congedi per figli disabili e adottivi nel Jobs Act
Come stabiliva la vecchia normativa, chi è genitore di figli disabili con handicap gravi, può prolungare il congedo facoltativo fino a tre anni e in base alla nuova normativa del Jobs Act fino ai 12 anni di età del figlio. Tutte le regole sono valide anche nel caso in cui i figli siano adottivi.

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