L’ente locale non può proporre appello alle sentenze del giudice di Pace che hanno deciso il ricorso all’ordinanza ingiunzione del Prefetto

Per il Tribunale di Isernia inammissibile l’appello perché la delega al Comune in primo grado non è estesa alle fasi successive, né la legge lo consente. L’amministrazione comunale condannata anche alle spese di giudizio.

Nessuna legittimazione passiva per l’ente locale che propone appello alla sentenza che aveva accolto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Prefetto emessa per un verbale al codice della Strada. La delega fornita dalla Prefettura è limitata al solo giudizio di opposizione di primo grado e non può estendersi anche al gravame così come si evince anche dall’articolo 6 comma 9 del Decreto Legislativo 150/2011 in materia di opposizioni alle ordinanze ingiunzioni. Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell’appello, con la significativa sentenza 379/17 depositata il 12 maggio scorso. Nella fattispecie, il giudice dottor Vincenzo Di Giacomo, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Sesto Campano in provincia di Isernia, avverso la decisione del Giudice di Pace di Venafro che aveva accolto in primo grado l’opposizione all’ordinanza ingiunzione. Provvedimento, quest’ultimo emesso a seguito del rigetto di un ricorso amministrativo ad un verbale elevato in conseguenza di rilevazione della velocità a mezzo autovelox da parte del suddetto comune molisano nei confronti di un automobilista, assistito dallo “Sportello dei Diritti” in entrambi i gradi di giudizio. In particolare, il magistrato togato ha ritenuto fondate le motivazioni del cittadino resistente rilevando testualmente che «L’appellato ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione del Comune appellante, mancando al riguardo la delega da parte della Prefettura di Isernia. L’eccezione risulta fondata in quanto in primo grado quest’ultima, con provvedimento n. 0011251 del 18.04.2012 aveva delegato il Sindaco del Comune di Sesto Campano a rappresentarla nel giudizio di opposizione promosso dall’odierno appellato avverso l’ordinanza ingiunzione emessa da essa Prefettura; ed il Comune si era costituito in giudizio appunto quale delegato della Prefettura. Orbene, tale delega, come risultante in atti, è limitata ai “giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni” e non si estende dunque anche ai successivi gradi di (eventuale) impugnazione. Tutto, del resto, trova conferma anche nel disposto dell’art. 6, co. 9 del d.lgs 15012011.» Al Comune appellante, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non resta che pagare anche le spese di causa a seguito di questo precedente significativo che, di fatto, stoppa tutti gli appelli inutilmente promossi dagli enti locali nei confronti delle sentenze del giudice di Pace che li avevano visti soccombenti in primo grado nei giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzioni del Prefetto.

 

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