Invalidi civili minori di età: l’indennità mensile di frequenza

pasquale colarussoLa parola a Pasquale Colarusso.

La nostra rubrica mensile “L’esperto risponde” prosegue con successo e da parte dei nostri lettoriarrivano segnalazioni sui temi da discutere con Pasquale Colarusso, responsabile del Patronato Acai filiale di Campobasso. Per cui rispondendo ad una segnalazione faremo luce sull’indennità mensile di frequenza riservata ai minori d’età. L’indennità di frequenza o provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289 e risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’ età ovvero ai minori ipoacusici oltre ad una certa soglia, in stato di bisogno.

Signor Colarusso chi ha diritto a questa erogazione?
I disabili minorenni, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’ età; i minori ipoacusici con una perdita uditiva nell’orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative”.
Quali sono le condizioni per avere l’indennità di frequenza?
Intanto la minore età, per cui va da se che viene erogato fino ai 18 anni. Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  essere in possesso del riconoscimento “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”; attestare la frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine; non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.738,63. C’è da dire anche che la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 dell’11 marzo 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che subordina al requisito della titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  la concessione ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza, di accompagnamento e della pensione di inabilità”.
Come si ottiene l’indennità di frequenza?
L’indennità di frequenza come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, vengono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche.E’ necessaria la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile vche va presentata esclusivamente alla Commissione medica delle Aziende Sanitarie Locali di residenza. La domanda di accertamento dell’invalidità civile andrà inoltrata presso l’ASL del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale.Alla istanza dovranno essere allegati questi  documenti:  un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età; l’iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l’attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.Il richiedente viene chiamato a passare una visita medica presso la ASL entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda “.
 A quanto ammonta l’indennità di frequenza?
L’importo dell’indennità di frequenza previsto per l’anno 2014 è di euro 279,19 al mese, pagati per 12 mensilità. Chiaramente, essendo un’indennità legata all’effettiva frequenza di corsi o trattamenti terapeutici, non è prevista la tredicesima mensilità e l’indennità non è soggetta a IRPEF”.
Cosa succede al compimento della maggiore età?
“ Abbiamo detto che l’indennità di frequenza viene concessa ai minorenni, per cui al compimento dei 18 anni, non riceve in automatico alcuna prestazione economica. Qualora si ritiene di avere diritto a percepire altre provvidenze economiche previste per imaggiorenni si  deve presentare domanda all’INPS e gli effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione della stessa”.
Stiamo parlando di minori d’età, per cui sorge il dubbio, è necessaria un’autorizzazione del Giudice per riscuotere i ratei mensili di indennità di accompagnamento?
“E’ una domanda che trova una  risposta ben precisa. Le rispondo con una sentenza della sez. IX Civile del Tribunale di Milano << Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica ,  non costituenti provento di lavoro del minore ( per cui vale la disciplina di cui all’art. 324 comma 2 nr. 1 c.c. ) quali, appunto,  l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento  , in quanto il termine “capitali” contenuto nella disposizione di cui all’art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate “una tantum” e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo >>“.

Per maggiore chiarezza dobbimo anche dire che l’ndennità di accompagnamento e indennità di frequenza sono due provvidenze che possono essere accordate ai minori, ma sono incompatibili tra loro, non è possibile cioè per un minore percepire contemporaneamente entrambe. Il diritto all’indennità di frequenza viene riconosciuto quando nel verbale rilasciato dalla commissione ASL è segnata la voce “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”, mentre il diritto all’indennità di accompagnamento è dato quando è segnata la voce: “100% di inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
MDL

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