Coronavirus e vacanze annullate. Adoc chiede la modifica della normativa emergenziale: penalizzante per i consumatori e contraria a direttive UE

Viaggi organizzati, prenotazioni alberghiere, biglietti aerei e dei treni: chiaramente, tutto annullato. Ma che fine fanno le somme anticipate dai consumatori? L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 è intervenuto “a gamba tesa” sui diritti degli utenti, prevedendo che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire
(oppure è il consumatore a poter scegliere..??) un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore da utilizzare entro anno dall’emissione (dunque, non avendo alcuna certezza sul concreto utilizzo dello stesso).

Ma, come è ovvio che sia, in questi giorni da una parte c’è la sempre più pressante richiesta dei
clienti che pretendono la restituzione integrale dei soldi e, dall’altra, gli operatori, che invece propongono voucher sostitutivi.
Dall’interpretazione della disciplina in tema, mentre il decreto italiano sembra dare “una mano” agli operatori, al contrario, la normativa europea dà ragione ai consumatori. I tour operator, quindi, nonostante abbiano annullato loro stessi i pacchetti turistici, pur costretti da
circostanze eccezionali, stanno “interpretando” la nuova normativa offrendo ai viaggiatori come unica opzione l’ emissione di un voucher.

Gli operatori turistici continuano a sostenere che la scelta è rimessa all’organizzatore del viaggio. Tuttavia, tale lettura normativa è contraria alle norme codicistiche in tema di “impossibilità sopravvenuta” e, soprattutto, contrasta con il nostro “Codice del turismo”, che ha introdotto in Italia rilevanti protezioni previste da direttive Ue: secondo questa disciplina, se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi può pretendere ed ottenere il rimborso di quanto già pagato.

Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, richiama nell’articolo 41, che ha ad oggetto proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da “circostanze inevitabili e straordinarie” stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità. La Commissione europea, tra l’altro, con la comunicazione dello scorso 18 marzo (quindi in piena emergenza coronavirus), ha precisato che i Regolamenti Ue oggi in vigore lasciano al passeggero la scelta se
chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.

La domanda è allora se una legislazione di emergenza possa derogare a una direttiva comunitaria, comunque, ad una normativa nazionale emanata in esecuzione, appunto, di una direttiva UE. “E’ assolutamente necessario modificare la norma in sede di conversione del decreto – sostengono Roberto Tascini Presidente nazionale di Adoc e l’Avv. Nicola Criscuoli, responsabile regionale– anzitutto perché contraria al nostro codice del Turismo e a molte direttive europee e, poi, perché senza dubbio penalizzante per i consumatori costretti, ove prevalesse una interpretazione pro aziende, ad accettare voucher al posto del legittimo rimborso di somme anticipate, proprio in un momento in cui c’è bisogno di maggiore liquidità. Comprendiamo le difficoltà economiche delle strutture alberghiere e degli operatori
turistici, ma non possiamo far gravare sugli utenti l’emergenza del momento.

D’altra parte, in assenza di un intervento legislativo, molti consumatori potrebbero fare causa a tour operator, vettori e albergatori, basandosi sui principi generali del codice civile e facendo leva proprio sulla difformità dei nuovi decreti- legge italiani di emergenza rispetto alle norme ordinarie Ue ed è chiaro che si aprirebbe un contenzioso di non facile soluzione, con notevoli costi per entrambe le parti”.

Per qualunque informazione e chiarimento, scrivi a adoc.molise@gmail.com oppure telefona al
0874 413052.

ADOC Molise
Associazione per la difesa e
l’Orientamento dei consumatori

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