Costretto a fare il “tappabuchi”? Non c’è mobbing se gli incarichi sono compatibili con le mansioni del lavoratore

La suprema Corte di Cassazione civile, sezione lavoro,con la  sentenza n. 4174 del 2 Marzo 2015 afferma che non si può parlare di  mobbing  per il semplice fatto che un lavoratore sia stato  adibito a svolgere una pluralità di incarichi e a sostituire spesso colleghi assenti,infatti ciò che conta è che tali incarichi  siano compatibili con le mansioni del lavoratore. Per affermare la sussistenza del  mobbing  occorre dimostrare che il datore di lavoro abbia posto in essere un disegno persecutorio  caratterizzato da  continue condotte discriminatorie e vessatorie. Il lavoratore  aveva lamentato  l’insorgere di uno stato di depressione  sostenendo che la  malattia sarebbe stata  direttamente ricollegabile alla causa di servizio,  essendo stato lo stesso sottoposto a continua fonte di stress,ma una consulenza tecnica d’ufficio aveva attestato che il disturbo non avrebbe avuto origini professionali.
Per integrare la fattispecie di  mobbing  secondo la Corte è  indispensabile che in sede processuale venga prodotto un adeguato materiale idoneo al convincimento  della sussistenza di un nesso causale tra l’evento che si presume dannoso e l’insorgere della  patologia direttamente attribuibile alla causa di servizio e dimostri la sussistenza di comportamenti, posti in essere dal datore di lavoro,  idonei a generare nella vittima un acuto e protratto stress psicofisico.
In altri termini per sussistere il  mobbing  occorre che, nel merito, l’interessato provi che sono stati effettivamente posti in essere “comportamenti persecutori, discriminatori o lesivi della dignità o della salute del dipendente”.
Nei due gradi di merito i giudici del lavoro hanno rilevato come le mansioni assegnate al dipendente (a suo dire, dequalificanti, essendo stato usato come “tappabuchi” in caso di assenze di colleghi)  non abbiano assunto i caratteri della degradazione psicofisica e professionale, rientrando in ogni caso gli stessi entro gli obblighi contrattualmente previsti.

Alfredo Magnifico

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