Sanità, Ruta: Ecco cosa prevede l’emendamento per il piano assunzionale per medici e personale sanitario

Ecco cosa prevede l’emendamento che ha ricevuto il via libera in commissione Bilancio, durante l’esame della legge di Stabilità 2016, per il piano assunzionale per medici e personale sanitario, come avevo anticipato nei giorni scorsi, anche in ragione dei nuovi turni dei medici previsti dalla disciplina europea.
Sen. Roberto Ruta. Si tratta di una prima risposta al funzionamento delle strutture sanitarie per garantire a tutti i cittadini un servizio adeguato e il diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione.
Nello specifico il testo approvato consente alle regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia sanitaria, ivi ricomprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, attivati ai sensi del precedente periodo, possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
In deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015, di attuazione dell’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-quinquies. Nell’ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico e infermieristico in servizio all’ entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati ad attivare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-sexies fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Sen. Roberto Ruta

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