Ruta: è necessario approvare la legge elettorale che preveda l’elezione diretta dei futuri senatori da parte dei cittadini

Con il voto sulla riforma costituzionale si è ottenuto il risultato di superare il bicameralismo perfetto. Ad inizio legislatura ho proposto un ddl di riforma costituzionale proprio per superare il bicameralismo perfetto attraverso l’abolizione del Senato. Con la riforma approvata in seconda lettura la fine della parità tra le due Camere, che accompagna l’Italia repubblicana fin dalla sua nascita, è sancita dal nuovo articolo 55 della Costituzione. Solo la Camera dei deputati voterà la fiducia al governo. Inoltre solo “la Camera dei deputati (…) esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo”. Di regola, le leggi saranno approvate dalla sola Camera dei deputati.
Il Senato della Repubblica rappresenterà le istituzioni territoriali e sarà composto da 100 membri, 95 scelti dalle Regioni (21 devono essere sindaci) e 5 dal Presidente della Repubblica.
Mantiene la funzione legislativa (insieme alla Camera) sui rapporti tra Stato, Unione Europea e enti territoriali.
Inoltre il Senato mantiene la funzione legislativa anche:
· per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali
· per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche
· per le leggi sui referendum popolari
· e per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
Il Senato può decidere – su richiesta di un terzo dei Senatori – di proporre modifiche su una legge approvata dalla Camera. Solo nel caso di leggi che riguardano le competenze regionali, il voto del Senato è obbligatorio. In tutti gli altri casi, se il Senato non agisce entro il termine di 10 o 15 giorni (a seconda delle materie), le leggi entrano in vigore.La Camera potrà ignorare le modifiche approvate dal Senato, riapprovando la legge così com’è, o accettare le modifiche.
Ma con un’eccezione: se si tratta di leggi che riguardano le competenze legislative esclusive delle Regioni o leggi di bilancio, la Camera può ‘superare’ le modifiche volute del Senato solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I senatori sono eletti dai Consigli regionali “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”.
Come nello specifico saranno eletti i senatori è quindi rinviato a una legge elettorale che Camera e Senato dovranno approvare in un secondo momento.

Cambia l’elezione del Presidente della Repubblica. Rispetto ad oggi:
· partecipano al voto solo deputati e senatori (scompaiono quindi i 59 delegati regionali)
· rimane uguale il quorum delle prime tre votazioni: maggioranza qualificata dei due terzi (ovvero il 66%)
· sale il quorum dal quarto scrutinio al sesto scrutinio: servirà la maggioranza di tre quinti (60%) contro l’attuale maggioranza assoluta (50%).
· cambia il quorum dal sesto scrutinio in poi: servirà la maggioranza di tre quinti dei votanti invece della maggioranza degli aventi diritto.
Il presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera dei Deputati, e non più anche il Senato.

Il presidente della Camera diventa la seconda carica dello Stato. E in quanto tale sarà il Presidente della Camera a fare le veci del Presidente della Repubblica se quest’ultimo non può.

La riforma abolisce definitivamente le Province. La Repubblica sarà quindi costituita solo “dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

L’articolo 99 della Costituzione viene abolito, e quindi scompare il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Il ddl di riforma costituzionale riscrive sostanzialmente l’articolo 117, quello che divide le competenze legislative tra Stato e Regioni.

La riforma abolisce la definizione di legislazione concorrente e trasferisce allo Stato alcune competenze finora divise con le Regioni. Ad esempio mercati assicurativi, promozione della concorrenza, previdenza complementare e integrativa, tutela e sicurezza del lavoro, protezione civile, beni culturali e turismo.

Ma rimane il principio che lo Stato si occupi della legislazione di principio, lasciando alle Regioni quella specifica, su alcune materie, tra cui: tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare, istruzione, ordinamento scolastico

Cambia anche l’articolo 71 della Costituzione: sale a 150.000 il numero di firme necessarie per le leggi di iniziativa popolare. E nella Carta fa la sua comparsa la garanzia che queste proposte saranno discusse e votate.

Cambia in parte il quorum dei referendum abrogativi: il voto è valido se partecipa il 50% degli aventi diritto (come oggi) ma se il referendum era stato richiesto da almeno 800mila elettori, il quorum scende al 50% dei votanti delle ultime elezioni.

Nascono due nuovi tipi di referendum: quello propositivo e quello di indirizzo. Per decidere modalità ed effetti di queste consultazioni, serviranno prima una legge costituzionale e poi una legge ordinaria.

Nell’articolo 55 entra un nuovo comma: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.
I 5 giudici della Corte Costituzionale che oggi sono eletti dalle Camere in seduta comune saranno eletti separatamente: 3 dalla Camera e 2 dal Senato.

Sono particolarmente soddisfatto del voto unitario del gruppo del Pd, reso possibile dalle modifiche al testo, concordate e approvate nell’ottobre scorso.
Nelle prossime settimane il gruppo del Pd dovrà impegnarsi contestualmente su due fronti, quello della campagna referendaria per la conferma della riforma e quello della elaborazione della nuova legge elettorale del Senato con l’esplicita previsione dell’elezione diretta dei senatori da parte dei cittadini, che dovrà essere approvata in questa legislatura. Se manterremo l’unità che abbiamo costruito nei lavori parlamentari, raggiungeremo entrambi gli obiettivi.

Sen. Roberto Ruta

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