Nuova Ordinanza Toma: Scuole chiuse fino a gennaio 2021, limitazioni nel trasporto pubblico

Firmata l’Ordinanza della Giunta Regionale n.51 del 07-12-2020. Come avevamo anticipato il Governatore Toma ha predisposto misure stringenti anti Covid che si sintetizzano in : didattica a distanza fino al 6 gennaio per elementari e medie. Vietato viaggiare sui mezzi pubblici salvo casi di necessità e urgenza. Ai sindaci il compito di individuare strade o piazze nei centri urbani dei rispettivi territori potenzialmente suscettibili di assembramento ed eventualmente di chiudere questi luoghi al pubblico.

Di seguito il testo integrale della delibera:

Misure di contenimento nell’ambito dell’attività di istruzione

Dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è sospesa sull’intero territorio regionale l’attività di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 9, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza.Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di garantire la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale.

In deroga al comma 1 è facoltà dei Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell’attività di didattica in presenza, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica e con le modalità di organizzazione del servizio scuolabus.

Misure di contenimento nell’ambito dell’utilizzo del trasporto pubblico

È fatto divieto di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza, domicilio o dimora o per il raggiungimento di altri luoghi all’interno del territorio regionale.

Il divieto di cui al precedente comma 1 non opera per gli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nonché qualora l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico costituisca la prima tratta per il raggiungimento di territori di altre regioni.

Misure di contenimento per i rischi connessi alla mobilità intraregionale

Tutti gli individui che, successivamente alla data di adozione della presente ordinanza abbiano soggiornato per più di 48 ore nel territorio di altre regioni, una volta giunti nel territorio della regione Molise hanno l’obbligo:
a) di comunicare entro due ore tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta ovvero al Dipartimento di Prevenzione mediante mail all’indirizzo covid.org;
b) di osservare, salvo diversa disposizione da parte del competente servizio regionale di sanità pubblica, quarantena obbligatoria, mantenendo la stessa per 10 giorni;
c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e) in caso di comparsa di sintomi, darne immediata comunicazione con le modalità di cui alla precedente lettera a).

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di coloro che si limitino a transitare per il territorio regionale del Molise al solo fine di raggiungere altre regioni o che vi permangano per comprovare ragioni di lavoro o di salute, nonché nei confronti degli individui che siano sottoposti, con esito negativo, a tampone, anche antigenico, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio molisano.

I soggetti sottoposti a quarantena ai sensi del precedente comma 1, lettere b), in deroga a quanto previsto dalla medesima disposizione sono autorizzati a spostarsi al di fuori del territorio regionale per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dandone preventiva comunicazione scritta all’indirizzo covid.org ed indicando nella medesima comunicazione la modalità di spostamento e il luogo di destinazione.

Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia qualora i soggetti, una volta giunti sul territorio regionale, si siano sottoposti, con esito negativo, a tempone, anche antigenico, e ne abbiano dato comunicazione all’ASREM con le modalità di cui al precedente comma 3.

È fatto obbligo ai gestori dei servizi di trasporto che espletano il proprio servizio anche sul territorio della regione Molise di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente, attraverso l’indirizzo mail covid.com entro le 24 ore successive, i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano usufruito del servizio di trasporto, indicando la relativa intera tratta di percorrenza.

Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo, a seguito dell’accertamento di una violazione delle misure di cui al comma 1, ne danno immediata comunicazione all’ASREM.

Misure di contenimento del rischio di assembramento in particolari luoghi pubblici

È demandato ai Sindaci dei comuni molisani il compito di individuare strade o piazze nei centri urbani dei rispettivi territori potenzialmente suscettibili di situazioni di assembramento e, ove esistenti, di disporre con propria ordinanza la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ai fini del monitoraggio sul corretto esercizio delle funzioni demandate di cui al precedente comma 1 è fatto obbligo ai Sindaci di comunicare con cadenza settimanale alla Presidenza della Regione Molise l’esito della valutazione operata e i conseguenti provvedimenti adottati.

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