Liberaluna Onlus/“Minori e violenza in periodo di pandemia. Noi sempre con voi”

Con la legge 19 luglio 2019, n. 69, in tema di “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (c.c. “Codice Rosso”), il legislatore ha inteso approntare una migliore tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso innovazioni che hanno toccato principalmente, ma non esclusivamente, il codice penale e il codice di procedura penale.

Si è così intervenuti sul testo – tra gli altri – dell’art. 572 c.p che prevede e punisce” i maltrattamenti contro familiari e conviventi”: innanzitutto è stato disposto l’innalzamento del minimo e del massimo della forbice edittale, che sono rispettivamente passati da anni 2 ad anni 3 e da anni 6 ad anni 7 di reclusione.

È stata poi introdotta, al secondo comma, una circostanza aggravante ad effetto speciale (con aumento di pena fino alla metà) per il caso in cui “il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità definita ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi” e si è corrispondentemente espunto dall’art. 61, n. 11 quinquies, il riferimento al reato di maltrattamenti. Infine, il legislatore ha ritenuto di introdurre un nuovo ultimo comma nell’articolo citato, il quale testualmente dispone: “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.

Se nei decenni scorsi il diritto penale privilegiava un atteggiamento di “non ingerenza” nel complesso universo delle dinamiche familiari, la tendenza attuale sembra ispirata a un più marcato interventismo. L’attenzione, tuttavia, si concentra non tanto sulla “famiglia”, intesa quale autonomo  oggetto di tutela penale, quanto piuttosto sui singoli componenti della famiglia, in quanto persone titolari di propri interessi.

In questo contesto si inserisce anche la crescente attenzione riservata dallegislatore  ai fenomeni di c.d. violenza assistita o indiretta, comprensiva di quelle condotte che, pur non traducendosi in forme di violenza fisica direttamente rivolte a un soggetto vulnerabile, cagionino allo stesso sofferenze morali capaci di incidere in maniera negativa sulla sua integrità psicofisica. Se la violenza assistita si trova calata entro la più ampia cornice della violenza domestica, la casistica di riferimento è quella del minore costretto ad assistere ad episodi di violenza rivolti a un soggetto, solitamente la madre, cui sia legato da vincoli affettivi.

A tal proposito si segnala una recentissima sentenza della suprema corte di Cassazione Penale, la n. 34504/2020, con cui la Suprema Corte ha stabilito che la violenza assistita è idonea a costituire la base giuridica per la sospensione della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 34 c.p. comma 2.

La Corte, infatti, ha ricordato come il delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni dei figli sia ritenuto configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come spettatori involontari e passivi nelle liti tra i genitori , sempre che sia accertata l’abitualità delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica negli stessi.

I minori, tuttavia, non sono solo vittime di violenza assistita ma , purtroppo, spesso anche di violenza fisica .

Si è accertato che circa metà dei bambini nel mondo subiscono punizioni corporali in ambito domestico, che quasi tre quarti dei bambini tra i due e i quattro anni sono regolarmente sottoposti a forme di disciplina violenta e che un adolescente su tre subisce molestie o comportamenti violenti dal proprio partner. Se questo accade nei periodi ordinari, durante la pandemia il problema si è molto accentuato.

Gli operatori stanno appena iniziando a comprendere appieno i danni causati ai bambini dalla maggiore esposizione alla violenza durante il lockdown. Infatti, le chiusure scolastiche in corso e le restrizioni di movimento hanno lasciato molti bambini bloccati in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. L’impatto del lockdown sui servizi di protezione e sull’operatività degli assistenti sociali fa sì che i bambini non hanno molte risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Tuttavia, il centro antiviolenza Liberaluna Onlus non ha mai cessato di prestare tutta l’assistenza necessaria, anche a livello di prevenzione, sia ai  bambiniche agli  adolescenti, figli di donne vittime di violenza che si sono rivolte al centro.

Secondo un recente rapporto ISTAT, il 69% delle donne vittime di violenza dichiarano di avere figli, di cui il 59% sono minori.

Durante il lockdown, le richieste d’aiuto sono aumentate e, per quanto riguarda l’attività del centro antiviolenza Liberaluna, l’assistenza ai minori è stata sempre puntuale e completa rispetto alle necessità e alle richieste.

La donna vittima di violenza non deve temere di essere privata dei propri bambini per il sol fatto di denunciare l’autore delle violenze, quando questi sia il padre dei suoi figli; anzi è importante che lo faccia perché , diversamente con un comportamento omissivo di fronte alla necessità di tutela del minore, diventerebbe complice del delitto.

Concludo con una massima di un grande docente, padagogista ed oratore dell’epoca romana, Marco Fabio  Quintiliano,massima che è stata e sarà sempre il fanalino di guida della mia professione:” Maximadebeturpueroreverentia”( al fanciullo deve essere dato il rispetto dei grandi).

Avv. Maria Calabrese – legale Liberaluna Onlus

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