Imu prima casa, stop anche per residenti all’estero, per anziani e disabili

imu tassa1In un nostro precedente articolo sull’argomento, abbiamo sottolineato come ci “sembrasse fuori luogo” pretendere – da parte del Comune di Campobasso, in particolare –  il pagamento dell’IMU da parte dei ns concittadini residenti all’estero, ma che sul territorio cittadino ( ma anche nazionale) hanno solo “una casa”, che – a nostro avviso – andava e va considerata prima casa e, quindi esente da qualsiasi imposizione IMU. Questo nostro convincimento lo ritroviamo integralmente nella lettura del Decreto del Consiglio dei Ministri con il quale è stata cancellata , letteralmente, l’IMU prima casa (tranne che non si tratti di un immobile di pregio o di lusso.

Lo stesso discorso vale anche per le case di anziani, disabili ed i residenti all’estero sempre che i comuni non abbiano revocato per l’anno 2013 il trattamento agevolato riconosciuto nel 2012 per gli immobili da loro destinati ad abitazione principale o intendono concederlo per il 2103: ed è qui che “ritorna in ballo” la volontà politica locale!.

 In base alle novità introdotte dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha da una parte cancellato l’Imu e dall’altra ha introdotto dal 2014 una nuova tassa unica sugli immobili, la cd service tax, è bene individuare chi sono i soggetti che non pagheranno più l’Imu.  A non pagare più l’Imu saranno i proprietari di prime case, ma anche anziani, disabili e residenti all’estero. In particolari tali soggetti hanno visto l’assimilazione del loro immobile all’abitazione principale, e perciò non sono tenuti a pagare l’Imu. Sono i Comuni che hanno stabilito il trattamento agevolato per tali soggetti, prevedendo in particolare che gli immobili posseduti da anziani o disabili e residenti all’estero vengano assimilati ad abitazione principale. La circolare Imu, la n. 3 del 2013 del Dipartimento delle finanze aveva precisato inoltre che il pagamento Imu dovesse essere cancellato, solo in relazione ad un immobile, intesa come abitazione principale, ossia l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Di conseguenza anche gli anziani in case cure, così come i disabili e i residenti all’estero possono fruire della cancellazione Imu prima casa, così come recentemente disposto dal Consiglio dei ministri guidato da Enrico Letta. Ma qui, ritorna in “gioco” il Regolamento del singolo comune ( vedi quello del capoluogo di regione) che fa “la differenza tra cittadini italiani” e ….”cittadini di ??????” A proposito di “differenza fra i cittadini” ma non è che così operando – cioè facendo pagare ai campobassani che hanno la casa a Campobasso e che continuano a lavorare all’estero-  si determinano “profili di incostituzionalità e di violazione dei Trattati UE ? Sicuramente vi è incostituzionalità per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, cioè la “violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza del principio di capacità contributiva”. Resta il fatto che se le Amministrazioni comunali ( come quella di Campobasso)  ha “revocato il trattamento agevolato, per l’anno 2013, per gli immobili destinati ad abitazioni principali (sul territorio nazionale), da parte di cittadini ancora residenti all’estero (per motivi di lavoro), detti cittadini non potranno usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste, soltanto perché non risiedono in Italia. Rileviamo ancora che, nonostante il cittadino italiano residente in Italia ed il cittadino italiano residente all’estero, entrambi possessori di un immobile adibito ad abitazione principale, si trovino in una situazione identica (essere possessore di un’immobile adibito ad abitazione principale), essi vengono trattati in modo diseguale, integrando così una violazione dell’art. 3 Costituzione che sancisce “sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. La normativa IMU , come da Regolamento di applicazione da parte del Comune capoluogo, viola  – sempre secondo noi…. ma non solo secondo noi….- chiaramente l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza e di ragionevolezza. In effetti, un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti è chiaramente contrario al principio di uguaglianza. Tale diseguale trattamento tra cittadino italiano residente in Italia e residente all’estero sarebbe inoltre, in contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla capacità contributiva, sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. L’’art. 53 della Costituzione che recita “contributiva nell’equa distribuzione dei tributi ovvero nell’uguaglianza e commisurazione dell’imposizione alla capacità contributiva”. Vi è, ancora, il Contrasto con i Trattati dell’Unione europea per violazione degli artt. 18, 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE): violazione del principio di non discriminazione e di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri. Violazione della libertà di circolazione delle persone, dei servizi, e dei capitali. Ancora a sostegno della “inopportunità” di far pagare l’IMU a chi vive ( al momento) ancora all’estero, vi lavora e vi produce reddito ed ha “investito nell’acquisto di un’unica casa in Italia”, vi è l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia , secondo il quale orientamento, una discriminazione sussiste ogniqualvolta fattispecie eguali siano trattate diversamente o, viceversa, fattispecie diverse siano assoggettate al medesimo regime giuridico.  Sta di fatto che il principio di non discriminazione tra cittadini dell’UE vieta non soltanto le discriminazioni dirette, ma anche quelle indirette o dissimulate. Una ipotesi di discriminazione diretta si verifica quando una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza è basata sul fattore espressamente considerato dalla legge, quale la cittadinanza. Sussiste, invece, discriminazione indiretta (dissimulata) quando un criterio o una prassi apparentemente neutri pongono le persone di una determinata nazionalità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. E’ risaputo, inoltre, che l’Italia è il Paese con più “Leggi” al mondo e, però, spesso accade che o ci si dimentica di quelle esistenti o si vuole – coscientemente – ignorarle; a tale proposito, va evidenziato che: una “ interpretazione costituzionalmente orientata”  della normativa IMU dovrebbe tenere presente l’art. 1, comma 4-ter del D.L. 16/1993 convertito in Legge 75/1993 che recita: “ dell’applicazione dell’articolo 7 comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, evitando così un’evidente disparità di trattamento e diseguaglianza dal punto di vista fiscale tra il cittadino italiano residente sul territorio nazionale e il cittadino italiano residente all’estero. Pertanto siamo sempre più convinti  ( ….e non siamo da soli in questo convincimento….) che le agevolazioni e detrazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale si devono applicare anche agli italiani residenti all’estero in virtù del citato articolo 1, comma 4-ter, del D.L.16/1993 convertito in L. 75/1993, che considera “ principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Non potrebbe essere diversamente, verificandosi altrimenti ( come si è verificato!!!!)  una situazione paradossale nella quale ciascun Comune potrebbe decidere se il cittadino italiano residente all’estero può o meno beneficiare delle agevolazioni riservate all’abitazione principale, creando un’ingiusta differenziazione tra cittadini anche riguardo alla soggezioni o meno a tributi introitati dallo Stato, giacché la normativa prevede che “ metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Avviandoci alla conclusione di questa “seconda puntata” sull’argomento  ( che,siamo sicuri ,avrà ancora un seguito) rimarchiamo come risulti piuttosto singolare che il sistema preveda discrepanze da imposta a imposta nel consentire ai cittadini italiani residenti al’estero di potere usufruire o meno delle agevolazioni legate alla casa adibita ad abitazione principale ovvero alla “prima casa”, a seconda della normativa che regoli un’imposta piuttosto che un’altra (si veda quella relativa alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa sul territorio nazionale). Siccome tutti i cittadini hanno ( o dovrebbero avere) pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge e per evitare che molti italiani residenti all’estero vengano considerati “extracomunitari” riconduciamo il “problema” entro i confini che spettano ed evitiamo di “perpetrare prelievi di denaro”a chi il denaro se lo “suda” all’estero anche con “rinunce di tipo affettivo”. Fino a quando non avremo risposte concrete la nostra “battaglia” sull’argomento non potrà essere ritenuta conclusa.
PS. : e poi dicono che “calano i consumi”! Ma come può il concittadino che sta tornando a trascorrere a Campobasso il Santo Natale provvedere all’acquisto di torroni, panettoni, capponi, pesce, spumante e quant’altro se una buona parte del denaro a ciò destinato è stato “dirottato” al pagamento dell’IMU?
 Luigi Zappone

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