Approvata dalla giunta comunale di Isernia “La Carta dei diritti della bambina”

Con deliberazione n. 257 del 28 dicembre 2018, la giunta comunale di Isernia ha adottato la nuova «Carta dei diritti della bambina», quale strumento di tutela della donna fin dall’infanzia e affermazione del contrasto della violenza di genere. La nuova “Carta” aggiorna quella precedente, che era scaturita dal Congresso europeo della Bpw (Business & Professional Women) del 1997.


L’adozione della giunta isernina è avvenuta a seguito dell’invio del testo della “Nuova Carta” al Comune da parte della sezione isernina della Fidapa/Bpw Italy, che ha invitato l’ente a condividerla.

La “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” si compone di nove articoli.
«Ogni bambina ha il diritto:
Articolo 1 – Di essere protetta e trattata con giustizia dalla famiglia, dalla scuola, dai datori di lavoro anche in relazione alle esigenze genitoriali, dai servizi sociali, sanitari e dalla comunità.
Articolo 2 – Di essere tutelata da ogni forma di violenza fisica o psicologica, sfruttamento, abusi sessuali e dalla imposizione di pratiche culturali che ne compromettano l’equilibrio psico-fisico.
Articolo 3 – Di beneficiare di una giusta condivisione di tutte le risorse sociali e di poter accedere in presenza di disabilità a forme di sostegno specificamente previste.
Articolo 4 – Di essere trattata con i pieni diritti delia persona dalla legge e dagli organismi sociali.
Articolo 5 – Di ricevere una idonea istruzione in materia di economia e di politica che le consenta di crescere come cittadina consapevole.
Articolo 6 – Di ricevere informazioni ed educazione su tutti gli aspetti della salute, inclusi quelli sessuali e riproduttivi, con particolare riguardo alla medicina di genere per le esigenze proprie dell’infanzia e dell’adolescenza femminile.
Articolo 7 – Di beneficiare nella pubertà del sostegno positivo da parte della famiglia, della scuola e dei servizi socio-sanitari per poter affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi tipici di questo periodo.
Articolo 8 – Di apparire nelle statistiche ufficiali in dati disaggregati per genere ed età.
Articolo 9 – Di non essere bersaglio, né tantomeno strumento, di pubblicità per l’apologia di tabacco, alcol, sostanze nocive in genere e di ogni altra campagna di immagine lesiva della sua dignità».

Commenti Facebook