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Pietracatella, Di Giacomo: possibili indagati ancora informati. Se emergessero gravi indizi possibile custodia cautelare

  • redazione informamolise
  • 1 ora fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Nel caso Pietracatella occorre fare chiarezza anche sul piano tecnico-processuale, perché in queste ore si rischia di confondere la nomina dei consulenti, gli accertamenti tecnici, gli atti irripetibili e l’iscrizione nel registro degli indagati.



Lo afferma Aldo Di Giacomo, giurista ed esperto di criminologia, da oltre trent’anni

impegnato nell’analisi dei fenomeni criminali più complessi.


“Bisogna distinguere con precisione. La nomina di un consulente tecnico da parte della Procura, ai sensi dell’articolo 359 del codice di procedura penale, non comporta

automaticamente l’obbligo di avvisare eventuali indagati. Il Pubblico Ministero può

nominare consulenti per accertamenti, rilievi o operazioni tecniche che richiedono

specifiche competenze, senza che ciò significhi necessariamente il compimento di un atto tecnico irripetibile”.


Diverso, prosegue Di Giacomo, è il caso previsto dall’articolo 360 del codice di procedura penale. “Quando invece si procede ad accertamenti tecnici non ripetibili, perché l’accertamento riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, scattano precise garanzie difensive. In quel caso la persona sottoposta a indagini, la persona offesa e i difensori devono essere avvisati, proprio perché possano partecipare alle operazioni e nominare propri consulenti tecnici”.

Secondo Di Giacomo, questa distinzione è decisiva per leggere l’attuale fase dell’inchiesta.


“Il fatto che sono stati nominati consulenti dalla Procura non significa automaticamente che tutti gli eventuali indagati debbano essere stati già informati. Potrebbero esistere soggetti iscritti nel registro degli indagati che ancora non sanno nulla, semplicemente perché nei loro confronti non si è ancora reso necessario il compimento di atti che impongano l’avviso difensivo”.


Alla luce della propria esperienza, Di Giacomo formula quindi una valutazione precisa.

“Per esperienza investigativa e criminologica, ritengo plausibile che nel caso Pietracatella vi siano almeno due persone già iscritte nel registro degli indagati e non ancora informate.


Non lo affermo come notizia ufficiale, né intendo attribuire responsabilità a qualcuno. È una valutazione tecnica, basata sullo stato dell’indagine, sulla natura degli accertamenti, sul livello dei consulenti nominati e sulla complessità del quadro investigativo”.


Per Di Giacomo, il punto non è anticipare le decisioni della Procura, ma comprendere la logica processuale dell’indagine. “L’iscrizione nel registro degli indagati non è una comunicazione pubblica e non coincide necessariamente con la conoscenza immediata da parte dell’interessato. Una persona può essere iscritta e venirne a conoscenza solo successivamente, nel momento in cui deve essere compiuto un atto che richiede la presenza del difensore o comunque l’attivazione delle garanzie difensive”.


Di Giacomo aggiunge poi un ulteriore profilo, legato alla possibile evoluzione cautelare dell’inchiesta. “In un’indagine per duplice omicidio con mezzo venefico, la possibilità che emergano gravi indizi di colpevolezza non può essere considerata astratta, soprattutto alla luce del grande lavoro investigativo svolto in questi mesi e del livello del team di consulenti nominato dalla Procura.


Le testimonianze raccolte, l’analisi dei telefoni, dei computer, delle chat, dei rapporti

personali, dei movimenti e delle risultanze tecniche affidate a consulenti di altissimo profilo potrebbero portare a un quadro indiziario molto più solido di quanto oggi emerga pubblicamente.


Se questo quadro dovesse consolidarsi fino a far emergere gravi indizi di colpevolezza, il tema delle misure cautelari diventerebbe inevitabilmente centrale. Il codice di procedura penale prevede che una misura cautelare personale possa essere disposta solo in presenza di gravi indizi e di almeno una delle esigenze cautelari previste dalla legge: pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga o rischio di reiterazione del reato.


In un caso di questa gravità, se agli indizi dovessero aggiungersi esigenze cautelari

concrete — come il rischio di alterazione delle prove, di condizionamento dei testimoni, di fuga o di reiterazione — sarebbe possibile, nei confronti di eventuali responsabili, anche l’ipotesi della custodia cautelare in carcere, ove ne ricorressero tutti i presupposti di legge”.


Di Giacomo precisa che non si tratta di invocare arresti, né di anticipare provvedimenti. “Non stiamo chiedendo automatismi. Non stiamo dicendo che qualcuno debba essere arrestato. Stiamo dicendo che in un caso di questa gravità, se il lavoro investigativo e le risultanze dei consulenti dovessero consolidare un quadro di gravi indizi, la risposta processuale non potrebbe fermarsi alla sola iscrizione nel registro degli indagati”.


Per Di Giacomo, il caso Pietracatella non può essere letto con schemi semplificati.

“È sbagliato pensare che la sola nomina dei consulenti dica tutto sul numero degli indagati o sullo stato reale dell’inchiesta. L’articolo 359 e l’articolo 360 del codice di procedura penale disciplinano situazioni diverse. Proprio questa distinzione consente di ritenere plausibile che vi siano già posizioni formalizzate non ancora conosciute dagli interessati”.


Di Giacomo conclude richiamando la necessità di rigore e chiarezza. “Pietracatella aspetta verità. Sara e Antonella meritano verità. Ma la verità, in un’indagine così complessa, passa attraverso atti tecnici, garanzie difensive, valutazioni indiziarie e, se

ne ricorreranno i presupposti, anche attraverso provvedimenti cautelari adeguati alla

gravità del fatto. La prudenza è doverosa, ma non può trasformarsi in paralisi”.

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