Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Presidente della Giunta rilevato che nell’ambito del territorio regionale è molto diffusa l’attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all’autoconsumo familiare, anche come forma di integrazione reddituale per fronteggiare il fabbisogno alimentare familiare, che le suindicate attività non sembrano precluse dal DPCM del 10 aprile 2020 posto che esse potrebbero:
essere configurate come uno stato di necessità che consente, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lett. a), lo spostamento delle persone anche all’esterno del proprio comune di residenza o dimora,
tenuto conto che la coltivazione di ortaggi e l’allevamento di animali destinati all’autoconsumo
familiare costituiscono un’estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare, annoverabile alla pari
del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell’individuo, la cui limitazione deve necessariamente
trovare la sua fonte in una espressa disposizione di legge;
rientrare in quelle consentite ai sensi dell’art. 2, comma 5, in quanto “attività di produzione di
prodotti agricoli e alimentari”, o “attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”, in
quanto strumentali all’approvvigionamento di materie alimentari destinate all’autoconsumo;
che, pertanto, potrebbero registrarsi numerosi spostamenti sia in ambito comunale che all’esterno dei singoli comuni, emana la seguente ordinanza:
Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole destinate all’autoconsumo familiare può essere effettuato, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 10 aprile 2020, alle seguenti condizioni:
a) che avvenga non più di una volta al giorno;
b) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati.
In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittimano l’utilizzo.
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 3 maggio 2020 e,
comunque, fino alla vigenza delle misure adottate con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020.
Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400,00 a € 3.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.