“Disposizioni in materia di promozione sportiva”, approvato il Regolamento di attuazione

L’Assemblea legislativa regionale ha varato a maggioranza (con 12 voti favorevoli e 5 astensioni – non ha partecipato al voto perché ha abbandonato l’Aula il Consigliere Greco) il Regolamento di attuazione della LR n.23/2016, concernente le “disposizioni in materia di promozione sportiva”, predisposto dalla Giunta regionale. Ha illustrato il provvedimento il relatore, Presidente della IV Commissione, Filomena Calenda. Sono intervenuti nel dibattito per esprimere le rispettive posizioni i Consiglieri Niro, Greco, Primiani, Iorio, Fanelli e il Presidente della Giunta Toma.


In particolare, l’atto regolamentare approvato, previsto dalla legge regionale n. 23 del 2016, disciplina le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze, gli interventi ammissibili ed i criteri di concessione dei contributi, le cause di esclusione o decadenza dai contributi, il sistema di rendicontazione delle spese sostenute, la composizioni e l’attività dell’Osservatorio regionale dello sport. Vengono poi regolamentate –come ha spiegato il relatore Calenda- anche le prescrizioni generali per la gestione degli impianti sportivi e per la vigilanza sulle attività in essi svolte.

Nell’articolato, infatti, si individuano i soggetti destinatari dei benefici finanziari (Comitati territoriale del Coni e del CIP, associazioni sportive regolarmente iscritte al Coni, comitati o delegazioni territoriali delle fderazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi) e si specificano le modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati.

Si rileva, inoltre, che i contributi e i benefici previsti dal Regolamento sono volti alla realizzazione di manifestazioni, di promozione, di formazione, ricerca e sperimentazione sportiva. In questo contesto si prevede che la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, possa disporre l’erogazione di contributi per manifestazioni di eccezionale interesse turistico-sportivo. Come pure l’Esecutivo regionale può disporre la concessione di un bonus economico per la valorizzazione del talento sportivo ad atleti (di età non superiore ai 23 anni, 40 anni per gli atleti del CIP) che hanno ottenuto risultati di livello nazionale e/o internazionale.

Il provvedimento, in ultimo, consente alle famiglie con basso reddito di richiedere annualmente di un voucher sportivo inoltrando apposita domanda al Servizio regionale competente entro il 31 ottobre.

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