Comunità Montana, processo a carico dell’ ex Sindaco di Castelverrino: per Iacovone assoluzione piena

Si è concluso, con il deposito della sentenza con le relative motivazioni ,il processo a carico dell’ ex Sindaco di Castelverrino Albino Iacovone, celebrato davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Isernia. Il processo è stato aperto a seguito dell’ ennesima querela presentata nei suoi confronti dall’ ex Presidente e Commissario straordinario della Comunità Montana”Alto Molise”, geologo Errico BORRELLI, per il presunto reato di diffamazione aggravata oggetto delle contestazioni formulate dal Sost. Proc. della Repubblica di Isernia dott. Marco Gaeta con il decreto di citazione a giudizio in data 21 APRILE 2011 –iscrizione sul registro degli indagati il 4 marzo 2009.
Le vicende traggono origine dalla lettera datata 4 ottobre 2008 inviata dal Consigliere comunale e capogruppo” Rinascita di Castelverrino”, alla Comunità Montana Alto Molise,al Presidente della Giunta Regionale,al Prefetto di Isernia, al Difensore civico regionale,etc. e nella quale veniva contestavo, in primis, l’incompatibilità della nomina del Borrelli , effettuata dall’ ex Presidente della Regione Dott. Michele Iorio, a Commissario straordinario della Comunità Montana “Alto Molise” in quanto il nominato rivestiva, contemporaneamente, anche la carica di Sindaco di Belmonte del Sannio, comune appartenente all’ ambito territoriale di quell’Ente Montano.
Altre contestazioni presenti nella missiva riguardavano il mancato rilascio dell’ atto di nomina del Segretario Generale a scavalco dott.ssa Immacolata Di Carlo oltre a sottolineare che il Borrelli stesso era sottoposto a due procedimenti penali nella vesti di Presidente della C.M.”Alto nonché altre questioni di carattere amministrativo.
La lettera del 4.10.2008 ha avuto per oggetto fatti determinati e riferiti alle funzioni pubbliche della persona offesa ( Borrelli) . In questo caso è stata invocata ed ammessa l’ eccezione costituita dalla prova della verità dei fatti stessi. Questo principio , in tema di diffamazione, è stato applicato dal Giudice che così afferma in sentenza :
””il divieto di exceptio veritatis, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dall’ art.596, primo comma, c.p. non può trovare applicazione qualora > l’autore del fatto incriminato abbia agito nell’ esercizio di un diritto, ex art.51 c.p., e quindi non solo nell’ipotesi di diritto di cronaca spettante al giornalista ma in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica””
Scrive – tra l’ altro -il Giudice :
“” Nel caso in esame, la difesa ha ampiamente assolto al proprio onere probatorio sia attraverso la produzione documentale versata in atti e sia attraverso le rese deposizioni testimoniali……..Borrelli Errico, in sede di escussione confermava l’ esistenza di contrasti politici con l’ imputato””, ancora, “” l’ imputato,Iacovone Albino, nell’ occorso di cui al capo di imputazione, non ha fatto altro che manifestare il proprio pensiero relativamente all’operato della persona offesa nella sua qualità di Presidente della comunità montana…………… giudizi espressi dal’imputato medesimo sono di natura politica””. ”” Lo Iacovone, nel caso in esame, veniva sospeso dal servizio sulla base di un atto illegittimo, quindi nell’inviare la missiva di cui al suddetto capo a) ai vari enti non faceva altro che diffondere una notizia di interesse sociale, per fa si che venisse garantito il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione””
Il Giudice del Tribunale di Isernia, nel richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione,sez. III, n.12420 del 16 maggio 2008 :
”” in materia di diffamazione, non è giuridicamente ne’ logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all’onore e alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero, qualunque critica che concerne persone è idonea ad incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda sia pure in modo minimo la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto, il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’ opinione o comportamento preso di mira e non si risolvono in un’ aggressione gratuita e distruttiva dell’ onore e della reputazione del soggetto interessato””,
ha pronunciato, nei confronti di IACOVONE Albino, sentenza di assoluzione piena “” perché il fatto non sussiste””.
In precedenza , l’ ex Presidente e Commissario Borrelli ha più volte denunciato e querelato, sempre per fatti inerenti l’ attività amministrativa ,l’ ex Consigliere e capogruppo Iacovone Albino, il quale si è sempre visto riconoscere dai Giudici della Repubblica ( con decreti di archiviazione e con sentenze di piena assoluzione) il suo legittimo diritto di critica politica e di manifestazione del proprio pensiero nell’ ambito del principio costituzionalmente garantito e nei limiti della verità dei fatti e della continenza.

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