Illegittimo il licenziamento per scarso rendimento

Con l’ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1584, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la nozione di licenziamento per scarso rendimento, inquadrandolo come una violazione evidente della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, che non può essere di per sé dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, giacché ciò costituirebbe una indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla società datrice di lavoro su tali presupposti.

Un ferroviere era stato licenziato dalla società datrice di lavoro per scarso rendimento, previsto dalla relativa disciplina del personale, ancorché in una parte diversa da quella dei provvedimenti disciplinari, in ragione del fatto che nel corso del suo lungo rapporto di lavoro aveva subito numerosissime sanzioni disciplinari.

Nel giudizio promosso dal dipendente, la Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, annulla il licenziamento applicando la tutela reintegratoria c.d. minore.

In proposito, osserva che la fattispecie di esonero per scarso rendimento, di cui alla norma, si connota per caratteri oggettivi e soggettivi analoghi a l’omologo illecito disciplinare previsto dalla disciplina comune del rapporto di lavoro e a essa va applicato il divieto, più volte ribadito  dalla giurisprudenza in materia di procedimento disciplinare, di esercitare due volte il relativo potere in relazione allo stesso fatto; nel caso di specie, all’atto della formale contestazione del comportamento complessivamente tenuto dal lavoratore, che ha motivato l’esonero definitivo, la società datrice di lavoro risultava avere già consumato il proprio potere disciplinare.

La consumazione del potere disciplinare è ipotesi equiparabile alla mancanza di antigiuridicità del fatto contestato e, in quanto tale, è meritevole della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, co. 4, l. 300/70.

Alfredo Magnifico

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