Il ticket va corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’importo è pari a € 490.10 per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (quindi max € 1470.30).
Casi in cui va versato il ticket:
– licenziamento per giusta causa
– licenziamento per giustificato motivo oggettivo
– licenziamento per giustificato motivo soggettivo
– licenziamento disciplinare
– licenziamento di lavoratore intermittente
– dimissioni per giusta causa
– dimissioni intervenute durante il periodo di maternità
– risoluzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo
– risoluzione consensuale a seguito di procedura di conciliazione obbligatoria prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Casi in cui non va versato il ticket
– dimissioni
– risoluzione consensuale
– licenziamento lavoratore domestico
– licenziamento operai agricoli
– decesso del lavoratore
– lavoratori extracomunitari stagionali
– licenziamento collettivo (fino al 31 dicembre 2016)
Dal 1° gennaio ticket anche per fine cantiere e cambio appalto
Dal 1° GENNAIO 2016 il ticket è dovuto anche dai :
– datori di lavoro che a seguito di cambio appalto licenziano lavoratori assunti dal nuovo soggetto appaltatore
– datori di lavoro del settore edile che licenziano i dipendenti per fine cantiere o fine fase lavorativa
Il ticket sui licenziamenti: quando va versato
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